N.3606/13 – ASSEGNO DI DIVORZIO DOVUTO ANCHE SE L’EX HA LAVORATO IN NERO
La ridotta disponibilità economica dell’ex coniuge, costituita dalla sola pensione di entità modesta, fonda il diritto all’assegno di divorzio. Non vale sostenere che alla base della pensione limitata sia il fatto che l’ex abbia lavorato in nero e che abbia contratto un mutuo per acquisto dell’abitazione, al di là delle sue possibilità.Con l’ordinanza in commento, depositata il 13.02.2013, la Suprema Corte assume una decisione “consapevole” della situazione odierna del mercato del lavoro: sempre più rare, nell’attuale condizione di crisi economica, le opportunità di un lavoro stabile e regolarmente inquadrato, mentre la pensione pare una prerogativa per pochi. Ciò considerato, l’opzione per un lavoro “in nero” spesso non costituisce una scelta, ma una necessità. E se la separazione o il divorzio intervengono, in virtù del principio di solidarietà post coniugale, il coniuge “debole” ha il diritto di percepire dall’altro un assegno di mantenimento o di divorzio che tenda a riequilibrare le rispettive condizioni economiche. Gli introiti da lavoro nero non regolarmente registrati sono frequenti e costituiscono spesso argomento di discussione nell’ambito del giudizio di separazione o di divorzio. Può darsi il caso che, come quello in esame, sia la parte debole a percepire entrate non regolari, o, viceversa, che sia l’ex marito obbligato al versamento dell’assegno. Con la sentenza del 12 dicembre 2003, n° 19042, la Cassazione ha stabilito che, qualora uno dei due coniugi abbia un lavoro in nero, l’altro coniuge può chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento: il lavoro del coniuge, pure se in nero, costituisce un elemento della capacità lavorativa e quindi della capacità di guadagno. Successivamente La Cassazione penale (14965/2004) ha stabilito che non incorre nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il coniuge che non corrisponde gli alimenti alla ex moglie che ha trovato un lavoro stabile: in quell’occasione gli Ermellini precisavano che “la capacità economica dell’obbligato che, all’epoca dei fatti, svolgeva regolare attività lavorativa retribuita ed aveva inoltre contratto un mutuo per l’acquisto di un immobile, circostanza questa sintomatica di tale capacità, poteva verosimilmente provenire anche da altre fonti di reddito in nero”. La prova degli introiti in nero è quindi desumibile dall’analisi del tenore di vita del soggetto obbligato all’assegno di mantenimento: acquisti di bene di lusso o di beni più costosi di quelli precedentemente posseduti o la stipula di un mutuo per l’acquisto di una casa possono rappresentare elementi utili per la valutazione delle reali capacità reddituali. Allegati: Scarica questo file (Cass. ord. 3605.2013 testo.doc)Cass. ord. 3605.2013 testo.doc
Fonte : Mazzotta Valeria http://www.personaedanno.it/