N.47652/12 -Scattano le manette per chi non mantiene i figli minori
Basta con la tolleranza, chi non provvede al mantenimento del figlio minore rischia il carcere. Questa è in sostanza l’affermazione pronunciata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 47652 del 7 dicembre 2012. Protagonista indiscussa della sentenza è una giovane donna che, in seguito ad una relazione con un imprenditore, ha dato alla luce un bambino.In un primo momento, l’uomo ha negato di essere il padre naturale del piccolo, perciò dopo il parto la neo-mamma ha interpellato il Tribunale, richiedendo ed ottenendo la dichiarazione giudiziale di paternità.
In tale frangente quindi, il giudice ha quantificato l’assegno di mantenimento che l’ormai accertato padre avrebbe dovuto versare per soddisfare economicamente i bisogni del minore.
Peccato che il papà non sia stato così regolare con il versamento dell’assegno di mantenimento di 500 euro, e proprio questa mancanza ha portato al suo arresto.
Contro questa condanna, l’uomo ha presentato regolare ricorso in Cassazione, affermando a sua discolpa, di aver effettuato diversi versamenti.
Tuttavia, i Supremi Giudici hanno respinto con fermezza le ragioni poste alla base della difesa e, confermando la condanna, hanno fornito una nozione più ampia dei “mezzi di sussistenza” .
Alla luce di quelli che sono gli attuali fabbisogni dei bambini, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che la sanzione penale è lo strumento mediante il quale il legislatore garantisce che i soggetti obbligati provvedano a fornire ai minori degli adeguati mezzi di sussistenza.
Per mezzi di sussistenza s’intendono quelli necessari a condurre una vita dignitosa nella società di oggi e che, quindi, non possono certo escludere le spese mediche e quelle necessarie a garantire un’adeguata istruzione.
Quest’obbligo viene meno, proseguono gli Ermellini, soltanto nel caso in cui il soggetto tutelato non manifesti un’effettiva esigenza economica, quindi soltanto nel caso in cui questo sia in grado di provvedere autonomamente ai propri fabbisogni.
Eventualità che, appare piuttosto ovvio, non è sicuramente ravvisabile nel momento in cui si parla di minori.
Perciò, in questo caso, il palese stato di bisogno del minore fa automaticamente sorgere in capo al soggetto obbligato inadempiente (in questo caso il padre) la sanzione penale.
Tutto ciò accade a prescindere dal fatto che ci sia o meno una disposizione del giudice circa l’obbligo di mantenimento.
Ma non è tutto: l’obbligo di mantenimento, infine, grava su ciascun genitore, anche nella particolare situazione in cui uno dei due genitori abbia la possibilità di provvedere autonomamente a tutti i fabbisogni del figlio minore.
Anche in questo caso, infatti, per il genitore inadempiente scatterebbe la sanzione penale.