N.8862/12 – Chi tradisce paga: assegno di mantenimento e risarcimento dei danni non patrimoniali
Il coniuge fedifrago che causa la separazione e inizia una convivenza con un’altra persona deve corrispondere all’altro coniuge, oltre all’assegno di mantenimento, anche il risarcimento dei danni non patrimoniali per la lesione di beni essenziali della vita. La pronuncia di addebito e quella di risarcimento del danno hanno presupposti e finalità diverse[2], quindi, possono coesistere.
L’addebito della separazione
La violazione dell’obbligo di fedeltà [3], in passato, integrava gli estremi delle fattispecie di reato di adulterio [4] e di concubinato [5]; oggi, invece, è causa di addebito della separazione [6].
Affinché venga pronunciato l’addebito (quando cioè si attribuisce la colpa della separazione alla condotta di un unico coniuge) occorre:
– che la violazione, grave e ripetuta, dell’obbligo di fedeltà sia causa diretta della crisi coniugale [7];
– che sussista un rapporto di causa/effetto tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza;
– che la parte richieda al giudice la dichiarazione di addebito della separazione.
Il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione deve corrispondere un assegno di mantenimento all’altro coniuge che non abbia adeguati mezzi di sussistenza (cioè, che non sia, da solo, in grado di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale), a prescindere dal se percepisca o meno altro reddito.
L’assegno di mantenimento ha finalità assistenziale.
Altra conseguenza dell’addebito è la perdita dei diritti di successione inerenti allo stato coniugale.
Il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Quando il coniuge, in violazione dell’obbligo di fedeltà, cagiona anche la lesione di beni essenziali della vita (salute, dignità, rapporti relazionali, ecc…) produce un danno ingiusto per il quale può essere richiesto il risarcimento dei danni [8].
Affinché si possa chiedere il risarcimento occorre:
1. la violazione di doveri coniugali (causa della intollerabilità della convivenza);
2. il danno ingiusto, inteso quale lesione di beni costituzionalmente tutelati [9];
3. la prova del rapporto di causalità tra violazione commessa e danno procurato.
La sentenza segna un cambio di direzione, in questo senso, da parte della Corte di Cassazione. Infatti, i precedenti giurisprudenziali sono tutti di segno contrario.
In pratica
Si può chiedere al giudice il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il coniuge abbandoni la famiglia per iniziare una convivenza more uxorio con un’altra persona perché, così facendo, lede beni essenziali della vita dell’altro coniuge, quali la serenità e la salute [10].
[1] Cass. sent. n. ·8862/2012
[2] L’addebito della separazione ha come presupposto l’intollerabilità della convivenza ed ha finalità assistenziale, il risarcimento del danno ha quale presupposto la lesione di beni della vita e finalità risarcitoria.
[3] Art. 143 comma 2 e 3 cod. civ.
[4] Art. 559 cod. pen.·puniva la donna che intrecciava una relazione extra coniugale; dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sent. n. 126 del·1968 (con cui si è dichiarata l’illegittimità dei comma 1 e 2 dell’art. 559 cd. pen.) e con ·n. 147 del 1969 (con cui si è dichiarata l’illegittimità dei comma 3 e 2 dell’art. 559 cd. pen),
[5] Art. 560 cod. pen. puniva il marito aveva una concubina o nella stessa casa coniugale o notoriamente altrove; dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 147 del 1969.
[6] Art. 151 cod. civ.
[7] Cass. sent. del 25.03.2003
[8] Cass. sent. n. 7281/03, 7282/03, 7283/03.
[9] Art. 2 Cost.
[10] ex art. 2059 cod. civ., Cass., sent. n. 18853 del 15/09/2011.
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