Non più leggittimi o naturali, solo figli
Il Senato ha dato il via libera al ddl in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale. Ma alcuni senatori Pd avvertono: intervento incompleto, serve una riforma organica
Ieri l’aula del Sanato ha approvato per la Camera un testo unificato dei ddl 1211 e 1412 concernenti la potestà genitoriale e la disciplina della filiazione naturale.
E’ stata superata la differenza di trattamento giuridico dei figli legittimi e dei figli naturali, le cui situazioni venivano gestite rispettivamente dal Tribunale ordinario e da quello dei minorenni. Ora tutti i casi, salvo le specifiche questioni relative ai bambini privi di potestà genitoriale, passano al Tribunale ordinario.
Come ha spiegato la relatrice Gallone, con l’approvazione del testo in esame, sottoscritto da tutti i Capigruppo della Commissione giustizia e approvato all’unanimità, verrà sanata “un’illogica dicotomia nel trattamento dei figli legittimi rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio”.
Con la modifica dell’articolo 317-bis del codice civile, il principio della bigenitorialità, alla base della legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso in caso di separazione dei coniugi, si applicherà infatti anche ai figli riconosciuti nati fuori dal matrimonio, indipendentemente dalla circostanza che i genitori stessi siano conviventi. In più, si inizierà a eliminare la duplicazione di competenze esistente fra tribunale ordinario, oggi chiamato a pronunciarsi sulle questioni economiche, e tribunale per i minorenni, fino ad ora competente sull’affidamento.
E’ stata proposta la soppressione del quarto comma dell’articolo 316 del codice civile, concernente le decisioni del giudice e le relative modalità in materia di esercizio delle potestà dei genitori relativamente ai figli naturali. L’articolo 3 del provvedimento in esame innova l’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, limitando le competenze del tribunale per i minorenni in sede civile alle situazioni specificamente inerenti alla condizione di minore privo di genitori, ai casi in cui la potestà genitoriale viene tolta o limitata, o quando occorra valutare le condizioni per l’ammissione del minore al matrimonio.
L’unanimità raggiunta in commissione non ha però convinto i senatori del gruppo Pd, che hanno comunque richiesto una sospensiva (poi respinta) del provvedimento. Alla fine il gruppo si è astenuto dal voto finale, che non ha impedito il via libera del provvedimento.
Le ragioni sono ben espresse dalla Senatrice Serafini, che ha espresso le sue riserve: “Il provvedimento in esame è una riforma parziale e contraddittoria: non abolisce le incostituzionali diseguaglianze tra figli legittimi e naturali sulla parentela naturale, nell’attribuzione del cognome o in materia successoria; non parifica il trattamento processuale nella crisi della coppia genitoriale non coniugata a quello della coppia coniugata; mantiene tutte le diseguaglianze esistenti tra figli legittimi e figli naturali in ordine al regime dei provvedimenti provvisori; non razionalizza il sistema in quanto incide solo sul piano del riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni con una logica sostanzialmente punitiva nei confronti del giudice specializzato”.
“Il disegno di legge in esame affronta un argomento molto delicato che suscita in tutti profondo interesse emotivo, in quanto fa ormai parte del patrimonio condiviso il fatto che non vi debba essere discriminazione tra figli legittimi e quelli nati fuori dal matrimonio”, ha aggiunto la senatrice Finocchiaro. “Il testo all’ordine del giorno elude la questione di fondo perché non elimina le disparità esistenti, sposta la competenza dal tribunale per i minorenni ad un giudice non specializzato, con una procedura che non rispetta lo spirito della normativa sull’affidamento condiviso”.