Obbligatorio il mantenimento del figlio
Obbligatorio (ma non sempre) per l’ex marito (anche se indigente) il mantenimento del figlio minorenne anche se l’ex moglie è economicamente autosufficiente Anche quando la ex moglie è benestante ed è in grado di mantenere autonomamente il proprio figlio, rischia comunque la condanna il padre separato che faccia mancare i mezzi di sussistenza al minore.Neanche una situazione economica disagiata esonera il padre dal corrispondere i mezzi di sostentamento ai figli minori, a meno che egli non chieda espressamente al giudice la riduzione dell’assegno di mantenimento, dimostrando il peggioramento delle proprie condizioni economiche.Lo ha stabilito una recente sentenza della Cassazione, che ha confermato la condanna di un uomo a cinque mesi di reclusione e 500 euro di multa, colpevole di aver violato l’obbligo impostogli dal Tribunale dei Minorenni di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio, un assegno mensile alla madre pari a 516,46 euro. ( Cass. pen., sent. n. 47652 del 7.12.2012.) L’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli minori deriva infatti dall’evidente stato di necessità in cui versano questi ultimi e sussiste a carico di ciascun genitore, indipendentemente dal fatto che uno dei due abbia mezzi adeguati per provvedervi in via autonoma. In un caso analogo, tuttavia, la Cassazione aveva deciso in modo totalmente opposto, assolvendo il padre dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in quanto il coniuge affidatario era in grado di garantire al minore i necessari mezzi di sussistenza economica ( così Cass., sent. n. 36190 del 8.10.2010) In sintesi, entrambi i genitori sono obbligati a mantenere il figlio minore indipendentemente dal fatto che il genitore obbligato al mantenimento sia disagiato economicamente mentre l’altro sia benestante. Foggia, 9 gennaio 2013 Avv. Eugenio Gargiulo Fonte: oggi.it