Ordinanza n. 1486/2025 – La Cassazione piccona il pregiudizio della preferenza per la madre, anche per il collocamento dei figli in tenera età

Importante passo in avanti per le ragioni della bigenitorialità, riguardo ai bambini in età prescolare, grazie all’Ordinanza n. 1486/2025 della Cassazione, depositata il 21 gennaio scorso.
La Suprema Corte ha infatti ribadito che le statuizioni sull’affidamento e il collocamento dei figli devono rispondere ad una valutazione finalizzata in concreto – e quindi non solo in linea di principio – al perseguimento dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole. Pertanto, non possono essere adottati provvedimenti che limitino la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte e non misurate con la specifica realtà familiare.
La decisione mette in discussione il principio della “maternal preference”, seguendo il quale si tende a dare per scontato che, sia pure nell’affidamento condiviso tra i genitori, i figli di tenera età, e spesso anche quelli più grandicelli, debbano essere collocati prevalentemente presso la madre.
Un criterio ancora assai diffuso, tanto che in buona parte dei giudizi di merito, a tutt’oggi, la madre è ritenuta in linea di principio il genitore più adatto ad accudire i figli, anche a prescindere da ogni valutazione nei casi concreti.
Tuttavia, secondo l’Ordinanza di Cassazione in esame, è da ritenersi infondata qualsiasi presunzione di maggiore adeguatezza della madre. Al contrario, per stabilire modi e tempi del collocamento dei minori è sempre necessaria una valutazione concreta delle specifiche realtà familiari.
La vicenda ha tratto origine dagli esiti dell’udienza di comparizione delle parti, in un giudizio di separazione tra due coniugi conflittuali, avanti al Tribunale di Padova. Quest’ultimo aveva emesso un’ordinanza mediante la quale si era disposto l’affido condiviso della figlia minore, con collocamento paritario della stessa, non essendo risultate ragioni contrarie.
Vista la conflittualità tra i genitori, il Tribunale aveva ritenuto che fosse interesse prioritario e urgente della minore mantenere la possibilità di frequentazione paritetica dei genitori, e pertanto aveva incaricato il Servizio Sociale competente, affinché vigilasse sul corretto adempimento del regime di frequentazione stabilito. Ciò al fine di garantire al padre un concreto rapporto con la figlia.
La madre, non soddisfatta della possibilità riconosciuta al genitore con il quale si trovava in conflitto, aveva di conseguenza proposto reclamo alla Corte d’Appello di Venezia, ex art. 473 bis n. 24 c.p.c.
Quest’ultima ha quindi rovesciato l’iniziale collocamento paritario della figlia minore, trasformandolo in collocazione prevalente presso la madre, con un ridotto diritto di visita paterno. Tutto questo senza addurre particolari ragioni eventualmente trascurate dal Tribunale, bensì limitandosi ad argomentare che una bambina di tre anni avesse, in quanto tale, maggiore bisogno della presenza materna.
La Cassazione, dietro ricorso del padre – che nella fattispecie, per espressa previsione del codice dopo la riforma Cartabia, è ammesso solo in forma straordinaria ex art. 111 Cost. – ha rovesciato di nuovo la decisione, stabilendo così un principio di rilevante importanza, tanto più se si considera che il ricorso straordinario in esame è ammesso solo riguardo ai provvedimenti sulla libertà personale e per violazione di legge.
Per prima cosa, l’Ordinanza qui commentata ha ricordato che, per l’appunto, il ricorso straordinario è ammissibile contro i provvedimenti della Corte di Appello che incidano grandemente sull’affidamento e sulla collocazione dei minori, trattandosi di questione analoga a quella della libertà personale, che, come tale, è di primaria rilevanza costituzionale.
La Suprema Corte ha quindi sottolineato che le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono sempre basarsi su una valutazione concreta e specifica della situazione familiare, per garantire il supremo interesse morale e materiale dei minori al mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Di conseguenza, è in violazione di legge stabilire la collocazione prevalente di una figlia presso la madre solo in ragione della sua tenera età, sulla base dell’astratta valutazione per cui una bambina di tre anni avrebbe maggiore bisogno della presenza materna.
Secondo la Cassazione, il principio del rapporto equilibrato con entrambi i genitori deve essere considerato prevalente, proprio nel supremo interesse del minore: pertanto, i giudici del reclamo avrebbero dovuto valutare tutti gli altri aspetti che il caso concreto presentava e che erano emersi nel merito, come l’estrema vicinanza delle case dei due genitori, e il fatto che il padre fin da subito si fosse reso disponibile ad accudire la figlia.
La decisione rappresenta una aperta sconfessione del principio della “maternal preference”, secondo il quale collocare un minore in età prescolare presso la madre sarebbe sempre preferibile, essendo quest’ultima considerata il genitore più adatto a prendersi cura di bambini di quell’età.
In altri termini, la preferenza di default per la madre, in simili casi, è da considerarsi come un inammissibile pregiudizio, specialmente se nel caso concreto siano verificabili situazioni che renderebbero particolarmente agevole una collocazione paritaria.
Purtroppo, si tratta di un pregiudizio che tra i tribunali è ancora molto diffuso, al punto da costituire un automatismo contro il quale i genitori maschi faticano a opporsi. Questa decisione, dunque, fornisce ragioni di speranza a tutti quei padri separati che non presentano profili di inidoneità e sono desiderosi di prendersi cura della prole fin dalla tenera età.
Ormai la ricerca scientifica meno ideologicamente orientata ammette che un’ampia frequentazione del padre fin dai primi anni di vita, anche una volta cessata la convivenza con la madre, è di grande beneficio per la prole stessa. Stabilire che detto beneficio debba prevalere su ogni altra ragione, rappresenta un passo avanti importante anche da un punto di vista culturale, sulla via di un superamento di più che decennali pregiudizi antimaschili e antipaterni.
Fonte:https://www.studiofiorin.net/post/la-cassazione-piccona-il-pregiudizio-della-preferenza-per-la-madre-anche-per-il-collocamento-dei-fi