Parlamento UE, on. Antinoro presenta interrogazione sulla mancata applicazione della legge 54
Da Bruxelles, Maria Elena Oddo*. La legge sul cosiddetto Affido Condiviso (L. 54/2006) aveva capovolto, sul piano normativo, il precedente assetto normativo in materia di affido dei minori, consentendo a entrambi i genitori di provvedere con pari dignità alla cura, alla custodia, al mantenimento e all´istruzione dei figli.Quattro anni dopo la sua entrata in vigore, le denuncie e le segnalazioni sulla difformità di applicazione della legge sono numerose e documentate costantemente sia dagli organi di stampa nazionali che dalle associazioni che operano in quest´ambito.
Il principio di Bigenitorialità, sulla carta garantito dalla L. 54/2006, viene spesso negato dai Tribunali italiani che, nella maggioranza dei casi, concedono solo formalmente l’affidamento condiviso. La giurisprudenza, infatti, è ricca di casi in cui il giudice competente ha attribuito contenuti del tutto simili a quelli dell´Affidamento esclusivo e ha introdotto istituti non previsti dal Legislatore, quali quello del “genitore convivente”, “collocatario prevalente” o “domiciliatario prevalente”. La Magistratura ha riproposto così l´antico modello del genitore affidatario esclusivo, spingendosi verso uno svuotamento giuridico che, di fatto, aggira l´obiettivo del Legislatore.
Lo scorso 15 ottobre 2010, il Ministero di Giustizia e il CSM, ampiamente informati della disapplicazione della normativa vigente, hanno ricevuto una formale diffida da parte di ADIANTUM.
Oggi, la questione approda anche in Europa, grazie ad Antonello Antinoro (PID /PPE), che ha depositato un´interrogazione parlamentare allo scopo di portare all´attenzione del Parlamento europeo una problematica che ha ripercussioni affettive, sociali e psicologiche molto gravi e viola i diritti dei genitori e dei figli.
L´On. Antinoro, con la partecipazione di altri Deputati del PPE[1], ha portato l´attenzione su un problema che non può essere più ·rimandato, alla luce del fatto che, sebbene il diritto di famiglia resti di competenza degli Stati Membri, con l´entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) la Carta dei Diritti Fondamentali dell´Unione europea è diventata giuridicamente vincolante per gli Stati membri.
In particolar modo, all´articolo 24 della Carta si afferma che «il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».
Inoltre, tutt´oggi nei tribunali italiani si osserva l’applicazione sistematica dell´assegno di mantenimento, in luogo del mantenimento diretto della prole, anche nei casi di parità di reddito dei coniugi, nonostante l´art. 155, comma 4, definisca il mantenimento diretto, mediante assegno, come un sistema residuale a cui ricorrere solo in caso di sproporzione tra i due redditi.
Da tutto ciò, secondo Antinoro, “ne consegue che i genitori esclusi e gravati dalla disapplicazione della legge non possano svolgere con serenità e continuità il proprio ruolo, generando gravi ripercussioni sia sui minori coinvolti che sull´intera comunità”.
·Ecco il testo completo dell’interrogazione:
“In Italia, la legge 54/2006 (c.d. Affido condiviso) è stata al centro di svariate segnalazioni da parte di cittadini che ne hanno denunciato e documentato l´effettiva disapplicazione. In numerosi casi il Diritto di Bigenitorialità è stato negato e i giudici dei tribunali hanno violato espressamente il diritto del minore a intrattenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sancito dal comma 1 dell´articolo 155 del codice civile italiano e dall´articolo 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell´Unione europea. Nella maggioranza dei casi, si registra una concessione puramente formale dell´Affidamento condiviso, attribuendo dei contenuti pressoché identici a quelli di un affidamento esclusivo, attraverso istituti, quali “genitore convivente” o “collocatario prevalente”, di natura esclusivamente giurisprudenziale e non previsti dal Legislatore.
In questo modo la Magistratura si è spinta verso un sostanziale svuotamento giuridico, dando vita ad un vero e proprio aggiramento della legge e riproponendo l´antico modello del genitore affidatario esclusivo. Lo Stato italiano è stato ampiamente informato su tale situazione attraverso le documentazioni presentate da associazioni, come ADIANTUM. In più, il 15 ottobre 2010, quest´ultima ha presentato una formale diffida contro il Ministero di Giustizia e il CSM, in rappresentanza di più di 100 genitori che hanno aderito ad una azione collettiva contro questi organi, per sollecitare l’adozione di misure idonee all’applicazione della legge sull´affido condiviso.
Pur sapendo che il diritto di famiglia resta di competenza degli Stati membri, può la Commissione, alla luce di quanto detto, far sapere se non ritenga opportuno intimare allo Stato italiano la·tempestiva adozione di strumenti legislativi e/o regolamentari idonei ad una corretta applicazione della normativa in vigore da parte degli organi preposti, ponendo fine alla disapplicazione della normativa vigente che, da ben quattro anni, ha delle ripercussioni affettive, sociali e psicologiche gravi sui diritti dei genitori e dei minori”.
·* Rappresentante ADIANTUM – Bruxelles