Pillole – mantenimento
Nelle cause di separazione o di divorzio, la questione più difficile da risolvere è quella del mantenimento per i figli.
Una volta quantificato l’importo – per accordo tra i coniugi o per provvedimento del Tribunale- rimane aperto il dibattito per la determinazione delle “spese straordinarie, mediche e di cura non coperte dal SSN, e scolastiche” a cui si deve partecipare.
Molti, infatti, fanno rientrare nelle straordinarie ogni tipo di spesache si sostenga per la prole ( dalle medicine da banco in farmacia, ai quaderni e penne); altri ritengono che la partecipazione debba essere circoscritta alle spese che presentano il carattere della imprevedibilità e saltuarietà.
La Corte di Cassazione, con recente sentenza n° 16664 del 1° ottobre 2012, ha fornito delle linee guida per identificare le spese che rientrano nell’ordinario da quelle che ne esulano.
Prima di addentrarci nell’esame della citata sentenza, è opportuno fare una premessa.
Il nostro codice civile stabilisce che le persone che si trovano in stato di bisogno possono chiedere, a chi è loro legato da vincolo di parentela secondo l’elenco di cui l’art. 433 c.c, gli “alimenti” e cioè una somma di danaro necessaria a soddisfare i bisogni primari ed essenziali di vita; una somma, quindi, abbastanza contenuta perché non copre tutte le esigenze dell’alimentando, ma solo quelle basilari.
Quando si tratta di minori, non si parla mai di alimenti, ma sempre di “mantenimento” che ha un significato più ampio; il mantenimento, infatti, comprende, oltre il necessario cibo per vivere, l’ambiente abitativo, scolastico, educativo e, in una parola, tutto ciò che è necessario per un equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori o comunque dei figli, anche se maggiorenni, ma non ancora autonomi economicamente.
Questa premessa serve a chiarire che quando il Tribunale pone a carico di un genitore l’onere di versare un mantenimento per la prole e ne fissa l’importo, esso ricomprende tutto ciò che si è sopra elencato.
Ma se è già tutto compreso nel mantenimento mensile, perché vanno pagate anche le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche??
Perché queste spese possono essere particolarmente ingenti e soprattutto non prevedibili e non sarebbe giusto che di esse se ne faccia carico uno solo dei genitori.
La Cassazione, pertanto, con la summenzionata sentenza ha chiarito che laddove la spesa non sia particolarmente elevata ( farmaci da banco, visita pediatrica, quaderni e penne, ecc) deve essere sopportata unicamente dal genitore affidatario e/o collocatario del minore, avendovi l’altro genitore già partecipato con il pagamento del mantenimento mensile; analogamente se la spesa è prevedibile o preventivabile – come ad esempio l’acquisto dei libri scolastici – essa è a totale carico dell’affidatario/collocatario.
La Cassazione ha infine chiarito che soltanto delle clausole particolari inserite nella separazione o divorzio, , che prevedano il pagamento al 50% di tutte le spese straordinarie, nessuna esclusa, possono giustificare la richiesta di partecipazione anche alle spese non ingenti, purchè sempre imprevedibili.
Rimanendo sempre nell’ambito del mantenimento per i figli, si vuole segnalare anche un’altra sentenza della Cassazione, la n° 10380 del 21 giugno 2012, che ha chiarito che il reddito da fabbricati di proprietà del dichiarante nel modello 730, non va considerato ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento della prole, perché ad esso non corrisponde una somma di danaro effettivamente percepita dal contribuente, ma una astratta valutazione della rendita catastale.
La Cassazione, con detta sentenza, ha precisato, altresì, che non possono considerarsi reddito dell’obbligato, neppure le elargizioni liberali di terzi ( normalmente i genitori che aiutano i figli a pagare le spese di mantenimento dei nipoti) in quanto gli aiuti economici non sono obbligatori e possono cessare da un momento all’altro.
Ma che cosa succede se un genitore non versa il mantenimento per i figli? Può perdere l’affidamento condiviso??
La Cassazione con sentenza del 12 giugno 2012, n° 9534, ha detto di no!
Hanno spiegato i Supremi Giudici che il diritto alla bigenitorialità è un diritto del minore ad avere un rapporto equilibrato con il padre e la madre anche dopo la separazione. La deroga a questo diritto ha ragione d’essere soltanto in una condizione di manifesta inidoneità educativa o comportamenti pregiudizievoli per il minore.
Fuori da queste ipotesi l’affidamento condiviso non può essere revocato, anche se il genitore non versa il mantenimento.