E’ possibile il versamento diretto dell’assegno?
Nel mantenimento del figlio maggiorenne: è possibile il versamento diretto dell’assegno? Prima di dare una risposta all’interrogativo diamo una definizione di assegno di mantenimento.
E’ quel provvedimento economico che viene stabilito dal Giudice in sede di separazione o divorzio tra i coniugi. Il coniuge con capacità reddituale è tenuto a corrispondere al coniuge economicamente debole una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo. Chi scrive ricorda che in materia di famiglia si applica il principio “rebus sic stantibus” per cui “i provvedimenti vengono pronunciati sulla base degli elementi di fatto così come prospettati in un determinato momento, allo stato attuale, ferma restando la modificabilità degli stessi in presenza di circostanze sopravvenute che mutino il quadro della valutazione precedente”
Per il nostro ordinamento i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sino a quando gli stessi non siano economicamente indipendenti e non, quindi, sino al raggiungimento della maggiore età.
Quando il coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento può versarlo direttamente al figlio?
Il requisito per poter richiedere il versamento diretto è che il figlio abbia raggiunto la maggiore età. Quanto ai figli maggiorenni disabili, vista la loro posizione di debolezza, il Legislatore prevede che l’assegno sia versato direttamente all’altro genitore con il quale convive.
Veniamo ora a rispondere al quesito: è possibile il versamento diretto al figlio maggiorenne?
La legge non prevede questa possibilità. E’ necessario che sia il figlio a chiedere al Giudice di disporre il versamento diretto dell’assegno a sé. Difatti, il genitore obbligato al mantenimento non può di sua iniziativa, al compimento della maggiore età del figlio, versare direttamente l’assegno di mantenimento a quest’ultimo, piuttosto che all’altro genitore.
L’obbligo del genitore a versare il mantenimento al figlio maggiorenne quando viene a cessare?
Tale obbligo viene a cessare nel momento in cui il figlio raggiunge un’autosufficienza economica. Al riguardo i Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che l’indipendenza economica del figlio si considera raggiunta in presenza di “un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità ed un’appropriata collocazione nel contesto sia economico che sociale di riferimento, nonché adeguata alle sue attitudini ed alle sue aspirazioni” .
Se il figlio perde il lavoro il genitore è nuovamente obbligato?
No. La perdita dell’attività lavorativa non fa tornare in auge l’obbligo di mantenimento i cui presupposti erano ormai venuti meno Resta fermo solo l’obbligo alimentare se vi siano i presupposti di legge, ovvero: stato di bisogno dell’alimentando; incapacità di provvedere al proprio sostentamento; capacità economica dell’obbligato e vincolo relazionale.