N.7041/13 – PAS, ogni comportamento contrario al Diritto del figlio è un crimine
La sentenza della Cassazione n. 7041/2013 in materia di conflitti per l’affidamento dei figli nella separazione è una sentenza paradigmatica piena zeppa di tracce da decodificare, di indicazioni da incorporare. Non c’è da meravigliarsi che sin da subito le giuriste le siano saltate addosso in tante. Ha sparigliato le carte sul tavolino del non saper comprendere, del non vedere. Intanto per chi non avesse letto né sentenza né commenti: si parla della PAS.Per entrare subito nel corpo della sentenza: “La sindrome di alienazione parentale PAS rappresenta una semplificazione che non riconosce la complessità delle dinamiche fra i due genitori” (Massimo Ammaniti) Che l’espressione del sé sia l’anima contemporanea del Dress code in ogni comunità di oggi vale anche se non soprattutto per le comunità familiari del 2000. Forme metamorfiche per una umanità in transito, soggetti di una relazionalità in continuo intenso movimento e di sincretismi imposti dall’incontro fra culture e non di rado religioni diverse. Ma proprio per questo non resta che avventurarsi in un personalissimo tour di contestualizzazione della resilienza che, chi scrive, propone di considerare il doveroso Dress code genitoriale da adottare dalla coppia sempre. Più che mai al momento della decisione di separarsi. In materia di rapporti fra coniugi il richiamo alla cultura della responsabilità delle donne e degli uomini può produrre (può essere aiutata a produrre) in itinere elementi di critica, di consapevolezza dei propri limiti ma anche delle proprie potenzialità. La conoscenza di sè, la consapevolezza dell’ambivalenza, permette ad uomini e donne di fronteggiare questa ambivalenza e eventualmente di ridurne autonomamente i danni, se questi danni si presentano. Allora in questo scritto l’obiettivo è duplice. Stabilire che oramai la learned helplessenes spacciata in dosi massicce nelle nostre società ed acquistata in dosi altrettanto cospicue, si trova alle corde. La resilienza poi. La parola in questo momento storico ricorre spesso e risulta “appropriata ed efficace ripresa in diverse situazioni e contestualizzata nella sua portata semantica”( P. Sisto). Dunque un cambio di passo. Il primo termine misterioso altro non è, in vulgata, che imparare ad abbandonarsi ad un senso di impotenza, alla rinuncia ad ogni iniziativa personale, tanto il controllo è fuori. Ciò che i nostri uomini e donne del 2000 hanno fatto se esposti a stimoli avversi: learned helplessenes. Si vorrebbe elevare il livello del controllo esterno con la PAS anche in assenza di un riconoscimento scientifico certo? Si accusano gli Ermellini di una lessicale ostilità preconcetta, addirittura “la PAS come il danno esistenziale”! Chi scrive qui non si sente di assentire nella discussione tra opposte scuole di pensiero sulla validità scientifica e valenza giuridica della cd ‘Sindrome da Alienazione Parentale’ (PAS). Nullum’st iam dictum, quod non sit dictum prius. La resilienza, allora, una parola mozzafiato anche tecnica da cercarsi nel Dizionario parrebbe. Riguardarsi il maglio a pendolo di Charpy usato per provare la resistenza/fragilità dei materiali per averne poi tanta paura? Inutile, si direbbe, temere il marchio (o il maglio): ciò che conta è la lotta per far emergere la persona. E questo cammino è ancora tutto da percorrere. Riscrivendone i modi. Le regole. (www.personaedanno.it 21-4-2008, “Resilienza” Giulia Tornesello). Per una non opposizione all’etichettamento in assoluto, ma solo a tutto ciò che di negativo succede alle persone dal momento del loro etichettamento, e dunque combattività forte contro tutti i danni che derivano dai cattivi trattamenti, dalle aspettative negate, dalle pratiche di discriminazione: vedi “Nuove alternative all’autostima: resilienza e ricovery”. Fa parte di un ampio saggio, molto bello, di Mario Serrano e lo si trova nel numero 3-4-2008 dei “Fogli d’Informazione”,www.personaedanno.it. Lo credevo nel 2008, lo credo ancora. Ed ora, questa improvvisa popolarità del termine (che ha evidenti ragioni, esposte con chiarezza da Patrizio Sisto [www.personaedanno.it 20-3-2013 “Obama ed il salice piangente”] questa popolarità ne comporta un maggior uso e vi sono parole che il logoramento da uso rende più preziose. Ma questa non è una questione di parole. Negli anni d’oro delle Grandi Riforme iniziate dal 1975 con la riforma del diritto di famiglia: nella separazione, addebito invece di colpa, ne abbiamo fatto anche una questione di parole e questa è stata già una conquista. Dalle nuove parole del diritto alla effettività dei nuovi diritti. Negli anni 80 l’empowerment e chi scrive ne ha fatto esperienza attraverso la consulenza legale nei servizi pubblici per le persone e per la famiglia, strutturando una nuova modalità di intervento nei conflitti familiari. Il ricordo di alcune/i utenti rese/i più forti, capaci di valutare i rischi, di prevedere, di emanciparsi infine, mi accompagnerà fintanto che vivrò. Nel nostro paese queste notizie da altri mondi finiscono come fondi di magazzino. Del perché questo sia avvenuto, eccezion fatta per un “falso movimento” (in fondo un “revirement”negli anni 90) esiste ormai una spiegazione. Ma al momento lasciamola lì. Quando ne parleremo sarà già un’altra storia. Probabilmente la seconda parte di questo scritto. Invece una domanda è urgente, indifferibile nella nostra storia, quella che stiamo raccontando qui. Oggi. Quante donne resilienti ci saranno se persino le donne giuriste le dichiarano perdenti invocando la risarcibilità nella separazione senza che sia mai stato neppure sperimentato nel nostro Paese il “giudizio di addebito” nella separazione personale dei coniugi? Per quello che la ricostruzione dell’addebito della separazione poteva essere e non è stato, questa domanda va posta. Lei e lui, separati, restano infine basiti, indeboliti dalla agitazione litigiosa che domina anche nell’ imponente apparato di studiosi e poi avvocati, periti. Con la mancanza della distanza è mancata loro (per un soffio!!!) quell’attenzione ampia ed accorta da riservare ai movimenti efficaci. E parlando di movimenti efficaci o meno (nel senso sopra detto) torniamo così alla risarcibilità nella separazione dei coniugi. Della quale anche in questo sito e commendo la sentenza in oggetto, si è lamentata l’assenza. È questo che manca per l’effettività dei diritti nella famiglia, dei diritti dei figli? Abbiamo aperto definendo paradigmatica la sentenza della Cassazione n.7041/3013. Vediamo: “la Cassazione ha compiuto con la sentenza n. 7041/3013 solo un primo necessario passo: ha cassato il provvedimento (per di più provvisorio) per l’appiattimento motivazionale sulla CTU e, quindi, su una terminologia medica per di più scientificamente discussa. Il passo successivo è individuare i diritti da tutelare e delineare i rimedi con gradualità: perché quando il rifiuto del figlio è divenuto radicato e definitivo, il danno è fatto e la giurisdizione ha fallito la tutela, prima di tutto del soggetto vulnerabile che è il figlio minore di età, nonché, ovviamente del genitore mobbizzato violando i loro diritti fondamentali….. il fenomeno, per una scelta meramente convenzionale, e in attesa di trovare un termine che meglio lo definisca sul piano giuridico, lo potremmo indicare come mobbing familiare prendendo in prestito il termine giuslavorista che sta ad indicare il comportamento denigratorio e vessatorio di chi ha potere gerarchico su di un lavoratore agito anche tramite l’alleanza con altri lavoratori, che finisce per ‘mettere all’angolo’ il mobbizzato: a quale prezzo e con quali danni per questi è oramai noto. La differenza nel caso dell’alleanza simbiotica tra genitore e figlio che mobbizzano l’altro genitore è che il danno diretto derivante dalla violazione dei suoi diritti fondamentali è subito non solo da quest’ultimo, ma prima di tutto dallo stesso figlio mobbizzante che, come soggetto vulnerabile, ha necessità di una tutela rafforzata dei propri diritti” (www.personaedanno.it “Il rifiuto dell’altro genitore e i diritti violati. PAS o non PAS? Ma è questo il problema?” – Maria Giovanna Ruo). In questa prima parte fermiamoci qui, troppo il non detto che preme, che non può essere affastellato tutto insieme. Se il diritto non riesce ad imporsi alla famiglia come la sua messa in forma ( Hegel) è proprio su questo terreno (e cioè la materia famigliare terreno vulnerabile e prezioso) che il diritto si evolve umanizzandosi cioè rischiando, mettendosi in gioco, senza alcuna delega ma con molte autolimitazioni e con un fine sotteso che è “occuparsi di”. Concordo dunque con quanto scritto sopra, ma molto resta ancora da dire. Servire gli altri. I bambini, la famiglia. Per questo come avvocato per la famiglia e per la mediazione, ho lavorato su un mio progetto sul territorio, nei Consultori Familiari per oltre 10 anni. I Servizi Pubblici. Mortificati dai tagli, ridotti all’osso come personale, esistono ora a fatica. Si rinvia una loro riqualificazione. Ma pensavo anni fa e penso ancora: “Servire gli altri è servirli bene, mettendo loro nel piatto cibi ben cotti, ben cucinati e di sostanza. Ma che siano anche quelli giusti. Il cibo giusto” (Fortini). Ed al momento giusto per chi ha fame, non per il ristoratore-produttore dei cibi da mettere in tavola. Decidere. E non mantenere eterne (o almeno troppo lunghe) situazioni di indecisione. Altrimenti i manicaretti che arrivano dalla cucina hanno come un alone di cibo “surgelato” e “scongelato”. Che fa malinconia anche se non è detto che generi “pochi acquisti”. No, non è detto purtroppo. Allora, benvenuta “resilienza”, capacità di resistere ed adattarsi alle situazioni. Un’arte del vivere in due che non vuol dire vivere insieme per sempre. Vuol dire bigenitorialità, per sempre. NOTA Prof. Massimo AMMANITI Professore Straordinario di Psicopatologia Generale dell’Età Evolutiva, Facoltà di Psicologia. Università di Roma dal 1991 a1 1994 e Professore Ordinario di Psicopatologia dello Sviluppo dal 1994 ad oggi.- Insegnamento di Psicopatologia Generale e dell’Età Evolutiva, IIa Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università di Roma, dal 1991 ad oggi. * Relatore a1 5° Congresso WAIPAD (World Association for Infant Psychiatry), sul tema: “Longitudinal perspectives about pregnancy, early mother-child interactions and kind of child attachment”, Chicago Settembre 1992. * Invitato al Dipartimento di Psicologia dell’Università di Berkeley nel settembre 1992. * Relatore al 3° International Psychoanalytica1 Association Conference on Psychoanalytic Research. Relazione: Reciprocal Interactions between Rea1 and Historical Baby, London 12-13 March 1993. * Invited Speaker a1 Convegno dell’Università di Milano “Neuropsicobiologia dello sviluppo. Modelli teorici e patologie in età evolutiva”. Milano 18-20 Febbraio 1993. * Invited Speaker a1 60th Anniversary Meeting of the Society for Research in Child Developmental, New Orleans, USA, March 25-28 1993. * Invited Speaker all’International Psychoanalytical Association Fifth Conference on Psychoanalytic Research. “Attachment and Affect Regulation in Adolescence”, London, 10-11 March 1995. * Redattore della Rivista “Psicologia Clinica dello Sviluppo”. * Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Infant Mental Health Journal”. * Direttore della Rivista “Prospettive Psicoanalitiche nel Lavoro Istituzionale”. * Membro del Comitato Scientifico della rivista “Kinderanalyse”. * Membro del Comitato Scientifico della rivista “Richard e Piggle”. * Vice-Presidente della World Association of Infant Mental Health (WAIMH). Presidente dell’Associazione Italiana per la Salute Mentale Infantile. Avv. Maria Giovanna RUO – Avvocato, docente universitario, insegna Diritto di famiglia e minorile all’Università LUMSA di Roma; ha diretto il Master universitario di II livello della stessa università per la parte civile e internazionale (per 8 anni); – Studiosa del diritto europeo sulle relazioni familiari e della relativa giurisprudenza delle Corti Europee (in particolare Corte Europea dei Diritti dell’Uomo); pubblica sulle maggiori riviste del settore (oltre 25 negli ultimi due anni, tra saggi ed editoriali); autrice e curatore del volume Adolescenza e adultescenza (II ed. 2013); docente e/o coordinatore in corsi del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di diritto di famiglia e minorile; Presidente Nazionale di CamMiNo-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni (www.cammino.org) con 43 sedi territoriali in Italia;fa parte: della Commissione per lo studio delle riforme in diritto di famiglia della Scuola Superiore dell’Avvocatura-Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, di cui è stata promotrice; della Commissione Diritti Umani della Scuola Superiore dell’Avvocatura-Fondazione del Consiglio Nazionale Forense; della Commissione Famiglia dell’OUA (Organizzazione Unitaria dell’Avvocatura); della Commissione Famiglia, Minori e Immigrazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, coordinando il progetto di diritto minorile.
Fonte: www.personaedanno.it