Quando il padre non è l’orco e la madre è malevola – dott. Marisa Nicolini
Non è infrequente che alla separazione tra coniugi facciano seguito false accuse di abusi riferite ai padri per penalizzarli rispetto all’affidamento dei figli. Anche questo è un abuso che peserà sulla vita psichica e relazionale dei figli! Nel complesso e sofferto universo delle separazioni coniugali e della frequente conflittualità genitoriale che si riverbera sull’affidamento dei figli minori, si assiste in questi ultimi anni, verosimilmente a seguito della Legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso della prole, al progressivo incremento di due opposti fenomeni che affondano le loro radici nei mutamenti di ordine sociale e legislativo che hanno investito la famiglia e i suoi componenti.Da una parte si registra l’aumento dei padri separati che, consapevoli del ruolo fondamentale che anche la figura paterna riveste nella vita dei figli e sinceramente interessati al loro armonico sviluppo, lottano per ottenerne l’affido condiviso, per esercitare cioè il diritto/dovere di frequentare con assiduità la prole con la concreta possibilità di attivare il proprio ruolo genitoriale pienamente ed efficacemente e non “col contagocce”. Dall’altro si assiste a una epidemia di denunce sporte da moglie separande nei confronti di ex mariti e padri dipinti come degeneri, accusati, fra l’altro, di maltrattamenti ed abusi sessuali sui loro stessi figli. Una minima parte di queste accuse sono, purtroppo, fondate ma la maggior parte di esse, spesso le più infamanti, si dimostrano, dopo un iter doloroso, certamente non breve e grandemente nocivo soprattutto per i figli, false o inattendibili. Le denunce “false” si fondano su un’ampia gamma di resoconti non corrispondenti alla verità/realtà dei fatti, che vanno dalle dichiarazioni menzognere sostenute con la precisa volontà e finalità di danneggiare l’ex marito-padre, alle dichiarazioni erronee a causa dell’interpretazione distorta dei messaggi e/o dei comportamenti del minore, in alcuni casi corroborata da pareri molto superficiali forniti dagli esperti consultati.
A tale proposito, come ben indicato dalla SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), occorre precisare che non esistono indicatori comportamentali assolutamente specifici dell’abuso sessuale, ma che le liste presenti nella letteratura specialistica o divulgativa sull’argomento vanno intese unicamente come segnali di possibile abuso. Questi indicatori, inoltre, sono presenti e rintracciabili in numerose situazioni a carattere traumatico che il minore può trovarsi a vivere, come ad esempio una grave conflittualità familiare, la recente separazione dei genitori con la “scomparsa” di uno di essi, la morte o la grave malattia di un membro della famiglia, l’esperienza di un grave incidente stradale o di un disastro naturale come un terremoto.
Per quanto riguarda quegli indicatori ritenuti in passato più “pesanti”, come i comportamenti sessualizzati e le conoscenze sulla sessualità non adeguati all’età, le ricerche attuali inducono a grande cautela nella loro valutazione come sicuri effetti di un abuso, in quanto esse hanno dimostrato come il minore si relazioni con la sua sessualità in graduale sviluppo in modo molto più attivo e precoce di quanto si credesse fino a pochi anni fa, anche grazie ai numerosi e spesso incongrui stimoli e messaggi che i media o la navigazione in Rete veicolano, e a cui il bambino/a si trova esposto.
La maggior parte delle false denunce origina nel contesto della conflittualità collegata alle vicende legali della separazione, e vede un genitore che si sente ferito, oltraggiato o rifiutato dall’ex partner intenzionato a vendicarsi attraverso la costruzione dell’accusa più infamante: l’abuso sessuale nei confronti dei figli, con l’obiettivo di alienarglieli ed eliminarlo dalla loro vita, senza tener conto dei gravi danni che anche ai minori ne deriveranno.
Questi ultimi vengono spesso resi “complici” di questo progetto, vuoi esercitando su di loro inaudite pressioni psicologiche per affermare cose non vere o, forse peggio, inducendo in quelli più piccoli falsi elementi di memoria relativi ad abusi sessuali subiti. Sono state identificate alcune tipologie genitoriali “costruttrici” di false denunce, che anche gli operatori di polizia che si occupano di reati contro i minori dovrebbero conoscere per meglio orientare le loro attività di indagine e di ricerca degli elementi probanti un’accusa di abuso, con l’avvertenza di evitare pericolose generalizzazioni e semplificazioni di una realtà molto complessa e difficile da catalogare in schemi esaustivi.
Una prima tipologia è costituita da individui con veri e propri disturbi psichici – più frequentemente disturbi di personalità di tipo isterico o borderline – che interferiscono con la capacità di interpretare correttamente la realtà, distinguendola dalla propria fantasia o dai propri esagerati timori.
Una seconda tipologia è rappresentata da soggetti che, di fronte a manifestazioni del minore che possono prestarsi a diverse interpretazioni, e quindi ambigue (ad esempio un rossore in area genitale al ritorno da una visita al padre), si rivolgono ad un esperto che in maniera avventata propende per l’abuso sessuale, determinando di fatto, con la sua autorevolezza, la conseguente denuncia.
Un terzo gruppo raccoglie persone che vivono con la costante ossessione che il proprio figlio/a possa essere oggetto di abuso sessuale. Questa idea “fissa” li determina ad interrogare ripetutamente il bambino sull’argomento, ad esaminare e controllare costantemente i genitali quando torna a casa, e specialmente se è stato dall’ex partner, a sottoporlo a continue visite mediche per la stessa verifica, fino a quando un rilievo interpretato in modo distorto, magari per l’incauto commento di qualche professionista, non giunge a confermare il sospetto determinando così la denuncia. Il motore dell’ossessione in questi casi può condurre nel tempo a reiterate denunce di abuso.
La quarta tipologia, la più frequente, annovera soggetti – che possono essere o meno portatori di disagio psichiatrico – pervasi dall’odio e dal desiderio di vendetta nei confronti dell’ex partner, tanto da disporsi a strumentalizzare il minore pur di distruggere il ‘nemico’, senza chiedersi se la prima vittima di questa guerra totale non sia proprio quella più indifesa: loro figlio.
In tutti questi casi, anche quando la falsa denuncia viene finalmente ad essere dichiarata infondata, si determina la vittimizzazione di figli e padre, a causa del tempo – spesso lungo – in cui non è stato permesso loro di frequentarsi, della vergogna e dell’imbarazzo di entrambi che consegue ai casi in cui il minore è stato manipolato per rivelare abusi mai subìti, della stigmatizzazione subìta dal genitore ad opera dei media e che nessuna sentenza di assoluzione potrà mai completamente cancellare, del terribile effetto confusivo sullo sviluppo psicologico del minore che l’induzione di falsi ricordi determina. Tutto ciò richiede che l’operatore (psicologico, di polizia, legale, ecc.) si disponga in modo emotivamente neutro di fronte ad una denuncia di abuso sessuale, senza ipotesi pregiudiziali che orientino in modo distorto, in un senso o nell’altro, l’approccio con l’indagine e con il minore in particolare, nel più rigoroso rispetto di una metodologia comunicativa e relazionale garante della massima possibilità di raccogliere dalle presunte vittime resoconti veritieri, grazie a modalità di conduzione del colloquio rigorose e scientificamente fondate.
Pertanto il fenomeno delle false denunce impone agli operatori che si occupano di abuso ai minori un ulteriore incremento di professionalità, nella consapevolezza della gravità delle conseguenze sia di un abuso non riconosciuto, che di un abuso erroneamente convalidato, perché le tracce che resteranno nella psiche dei minori saranno comunque indelebili.
Con queste finalità formative e professionalizzanti è stato, tra l’altro, organizzato il Master in Psicologia Giuridica del Centro Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici con sede in Viterbo, le cui iscrizioni si chiuderanno il 30 dicembre 2013 e che assicurerà particolare attenzione e sensibilità alla tutela dei minori. [vedi: http://www.criminologi.com/]