Quando la coppia di fatto “scoppia”: la fine della convivenza senza matrimonio
Il nostro ordinamento giuridico non fornisce specifica disciplina giuridica né con riferimento ai rapporti della coppia di fatto, né con riferimento alla rottura dell’unione di fatto.
Che cosa succede nel caso in cui la coppia di fatto “scoppi”? ··A cosa vanno incontro i conviventi che decidono di separarsi?
Si deve innanzitutto tener presente che l’ex convivente, benché sprovvisto di adeguati mezzi economici, non può vantare nei confronti dell’altro convivente alcuna pretesa economica.
In buona sostanza, all’ex convivente non spetta alcun assegno di mantenimento.
Parimenti, nel caso in cui la casa in cui si è sviluppata la convivenza sia di proprietà esclusiva di uno dei conviventi, l’altro non può vantare alcun diritto in capo alla casa stessa.
Nel caso in cui invece la casa nella quale si è svolta la convivenza sia condotta in locazione da uno dei partner, la Corte Costituzionale, con sentenza ·n. 404 del 1988, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 6 della L. n. 392 del 1978 (cosiddetta legge sull’equo canone) nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione del convivente more uxorio. La Corte di Cassazione, pertanto, in applicazione dei principi enunciati da detta sentenza, ha affermato il diritto del convivente di continuare ad abitare nella casa comune, nel caso in cui l’altro convivente, titolare del contratto di locazione, decida di allontanarsi dalla casa stessa.
E in presenza di figli minori?
Se dalla convivenza sono nati dei figli e questi sono ancora minorenni nel caso in cui la convivenza cessi, l’affidamento è stabilito in base al criterio del preminente interesse del minore. Se vi è disaccordo, l’affidamento è deciso dal Tribunale per i minorenni. Anche dopo la cessazione della convivenza, il genitore ha l’obbligo di mantenere il figlio che conviva con l’altro partner.