N. /2011 – Se da sposata aveva scelto il part-time, da separata non è tenuta al tempo pieno: può sfruttare l’ex marito
Sposati ma non conviventi. Sono tante le coppie che vivono separate, magari perché lavorano in città diverse. Ma la scelta è frutto di una decisione comune o di una situazione cui entrambi i coniugi si sono adeguati.
Se allora l’amore finisce, l’assenza di un unico tetto coniugale in costanza di rapporto non può risolversi a danno del coniuge “debole”, quello che dispone di risorse minori, anche laddove quest’ultimo abbia a suo tempo scelto un lavoro a tempo parziale.
È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 22 settembre 2011 dalla prima sezione civile della Cassazione.
Continuerà a pagare l’assegno di mantenimento, l’ex marito. Lui ingegnere, lei insegnante part-time, durante il matrimonio si rassegnano a vivere lontani per motivi di lavoro: si vedono soltanto durante i fine settimana (e neanche tutti) e le vacanze. Lui sostiene: “in realtà la comunione matrimoniale non si è mai formata, perché lei ha continuato a vivere dai suoi, mantenendosi con propri redditi, da lavoro e da fabbricati. E soprattutto la scelta di non lavorare a tempo pieno è stata una sua decisione unilaterale, che tuttavia oggi pesa sulle rispettive situazioni patrimoniali”.
Ma il fatto che tra i coniugi non si sia mai instaurata un’effettiva convivenza non impedisce affatto che, dopo la separazione, si configuri il diritto al mantenimento in favore del coniuge meno forte economicamente[anche se per sua reversibile scelta – ndr].
Anche vivendo lontani, sostiene il collegio, marito e moglie possono formare una comunione spirituale. E comunque dalla scelta della lontananza non si possono far derivare effetti che estinguono i doveri patrimoniali che nascono dal matrimonio [mentre il dovere morale di non fare la mantenuta si può estinguere quando si vuole – ndr].
Quanto alla questione dell’occupazione part-time, poi, la separazione personale instaura un regime che tende a conservare il più possibile la situazione che esisteva in costanza di rapporto: fra questi elementi rientra il tipo di vita lavorativa di ciascuno degli ex coniugi [è il cd. jus perpetuatio mulieris fancazzismus, elaborazione dottrinaria ardita ma consolidata – ndr].
Fonte: www.cassazione.net