N. 26772/11 – L’obbligo di mantenere il figlio naturale sussiste anche prima del riconoscimento
L’obbligo di mantenere il figlio naturale sussiste fin dalla nascita dello stesso. Così si è pronunciata la Suprema Corte, stabilendo fra l’altro che il genitore che ritarda il riconoscimento del figlio naturale, non può sottrarsi per tale motivo al predetto obbligo di mantenimento.Il caso è relativo a una domanda presentata dalla madre di una minore, non riconosciuta dal padre, volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la stessa. Tale richiesta respinta già dal giudice di primo grado era stata nuovamente respinta dai giudici di Appello, i quali affermavano poi, a sostegno delle propria decisione, che il diritto al rimborso delle spese sostenute non si può esercitare se non dal giorno del riconoscimento del minore ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la filiazione naturale ed inoltre tale diritto è soggetto alla prescrizione decennale.
La Corte di Cassazione, diversamente, ha invece stabilito che il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato da ciascun genitore prescinde dal riconoscimento giuridico e, più precisamente, anche se il figlio appena nato viene riconosciuto da uno solo dei due genitori, tuttavia non viene meno l’obbligo del mantenimento per l’altro genitore, per tutto il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale.