Sent 9 giugno 2011 – Hai avuto un’avventura con una rumena “facile”? sei automaticamente padre di suo figlio
È valida in Italia la dichiarazione giudiziale di paternità pronunciata da un giudice straniero sulla base della sola prova dell’esistenza di una relazione sentimentale fra la madre del bambino e il presunto padre.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 9 giugno 2011, ha respinto il ricorso di un italiano che aveva avuto una relazione con una ragazza rumena.
Dopo qualche tempo era nata una bambina. Per questo la donna si era rivolta alle autorità del suo paese chiedendo una dichiarazione giudiziale di paternità. Le uniche prove offerte erano quelle concernenti la relazione sentimentale fra i due dimostrata anche da un lungo soggiorno in albergo prima della nascita della piccola.
Lui ha impugnato in Italia la decisione con la quale la sentenza romena era stata resa efficace. Ma secondo la Cassazione la pronuncia deve restare valida. Infatti, al di là dell’esame del DNA, “l’art. 269, quarto comma, cod. civ. – secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale – non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito”.