N. /12 – Spese viaggio per fare visita al figlio sono a carico dell’ex
Le spese sostenute dall’ex consorte per fare visita al figlio, trasferitosi in un’altra città con il genitore affidatario, non possono essere ripartite tra i due genitori. Questo è il sunto della recente sentenza emessa dalla· Corte di Cassazione che si è espressa confermando la disposizione della Corte d’Appello bresciana. La situazione specifica
La particolare vicenda riguarda una coppia non unita dal vincolo matrimoniale, ma legata a doppio filo da un legame di sangue: il figlio. A distanza di pochi mesi dalla nascita dell’erede, la coppia ha deciso di dividersi e il piccolo è stato affidato alle cure materne, prevedendo tuttavia l’affidamento condiviso con il padre.
Dopo qualche mese dalla sentenza la donna ha deciso di fare i bagagli e trasferirsi, con tanto di figlio al seguito, in un’altra città. Decisione che tuttora costringe l’uomo a sostenere delle spese di viaggio piuttosto onerose per fare visita al figlio.
In virtù del maggior costo sostenuto dunque, l’uomo aveva fatto valere le proprie ragioni dinanzi al giudice di merito. Più precisamente aveva chiesto la decurtazione della metà delle spese di viaggio sostenute dall’assegno di mantenimento mensilmente riconosciuto alla madre. Questa richiesta non aveva trovato accoglimento ed era stata respinta dalla Corte d’Appello di Brescia. Contro tale rifiuto l’uomo era ricorso in Cassazione, sottoponendo il caso ai Supremi Giudici.
La sentenza della Corte di Cassazione
La·Cassazione si è espressa in merito ·alla questione, limitandosi a confermare il disposto contenuto nella sentenza d’Appello e questa conferma è stata ovviamente motivata dalla Cassazione. ·Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto equo l’importo corrisposto dall’uomo a titolo di assegno di mantenimento (250,00 euro). Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che l’assegno di mantenimento deve essere quantificato tenendo conto, non soltanto delle differenti capacità economiche dei rispettivi genitori, ma anche e soprattutto delle primarie esigenze del bambino.
Deve quindi essere sufficiente a soddisfare le sue basilari necessità (alimentari, scolastiche, sanitarie), che variano in funzione dell’età e delle condizioni reddituali e sociali della famiglia di origine. Ogni genitore inoltre deve contribuire al soddisfacimento di tali esigenze nella misura consentita dalle ·risorse economiche individuali. Nella quantificazione di tali risorse, inoltre, la Cassazione precisa che si deve tenere conto anche dell’importanza economica dei compiti domestici e di cura assolti da ciascun genitore, nonché delle rispettive capacità di lavoro professionale o domestico. Ciascun coniuge quindi deve contribuire al mantenimento del figlio in misura adeguata, e tale misura deve tenere conto non soltanto delle capacità professionali o casalinghe attuali, ma anche degli introiti che potrebbero essere realizzati impiegando al massimo le proprie energie lavorative.
Alla luce delle seguenti motivazioni quindi, la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del padre, ritenendo inappropriata la decurtazione della metà delle spese di viaggio·dall’assegno di mantenimento.