N.13936/2009 – ex riporta figlio a casa dopo soggiorno all’estero
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che l’allontanamento dei minori dalla residenza abituale per un soggiorno, limitato nel tempo, in un altro Stato, se c’è accordo di entrambi i genitori, non può essere considerato sottrazione internazionale di minori.
La Corte ha infatti affermato che “la nozione di ‘residenza abituale’ di cui all’art. 3, Convenzione dell’Aja 25/10/1980, ratificata e resa esecutiva dalla l. n. 64 del 1994, va individuata nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, e di relazione”.
Gli Ermellini hanno dunque affermato che “nel caso di allontanamento dalla residenza abituale di minori per un soggiorno in altro Stato, limitato nel tempo, sull’accordo di entrambi i genitori, non si ravvisa sottrazione internazionale dei minori, sulla base dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja 25/10/80, quando uno dei genitori, pur in contrasto con l’altro, riconduca i minori al luogo di residenza abituale”.