N.23968/2010 – L’ex moglie ha diritto al mantenimento anche se va a vivere con un altro
Annullata la revoca dell’assegno senza la prova del miglioramento delle condizioni economiche L’assegno di mantenimento non può essere revocato solo perché l’ex va a vivere con un altro. E’ necessario dimostrare che si tratti di una convivenza stabile e che siano effettivamente migliorate le condizioni economiche del beneficiario dell’assegno.Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 23968 di oggi. La prima sezione civile ha accolto il ricorso di un’ex moglie contro la revoca dell’assegno di mantenimento versato dall’ex marito. La Corte d’Appello di Bari aveva revocato l’assegno divorzile di 200 euro dopo che la donna era andata a vivere con un altro uomo, un facoltoso professionista che avrebbe potuto mantenerla. La convivenza però era durata solo pochi mesi e lei chiedeva che venisse quindi dichiarata l’illegittimità della revoca, che, secondo i suoi legali, non poteva basarsi unicamente sulla breve convivenza con un altro uomo. Tesi che ha trovato conferma in Cassazione, secondo Piazza Cavour infatti “la convivenza “occasionale” o “temporanea” con un terzo non consente di presumere il miglioramento delle condizioni economiche di chi conviva con lo stesso e a ritenere la stessa da sola sufficiente ad esonerare il coniuge dal contributo di mantenimento.”
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