N.13184/2011-Mantenimento dei figli bamboccioni ma solo se
La Cassazione conferma che l’obbligo del mantenimento vige solo se il figlio «incolpevolmente non ha raggiunto l’indipendenza economica». Diversamente l’assegno non ha più ragione di essere versato·
L’obbligo dei genitori di continuare a mantenere la prole dopo i 18 anni resta «finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per colpa sua». In quest’ultima situazione, ricorda la Suprema Corte, gli alimenti si congelano.
La storia
La vicenda analizzata dalla Terza sezione civile – sentenza 13184 – riguarda una coppia della capitale separata i cui litigi sugli alimenti da dare o meno al figlio maggiorenne affidato alla madre sin dalla minore età sono finiti in Cassazione. Il Tribunale di Roma (luglio 2008) aveva accolto la protesta di Giovanni C., che sosteneva di non essere più tenuto a dare le somme pretese dalla ex moglie per il mantenimento del figlio poiché questi era divenuto maggiorenne e aveva acquisito la legittimazione ad ottenere dall’altro genitore il contributo al proprio mantenimento.
La pronuncia
Nel dettaglio, la Cassazione ha accolto la protesta della ex consorte Angela Z. sottolineando che «la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell’assegno di mantenimento per il figlio in base alla sentenza di divorzio, dovendosi ribadire che il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, a ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio». Quanto all’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni “bamboccioni”, la Cassazione insiste sul fatto che tale obbligo vige solo se il figlio «incolpevolmente non ha raggiunto l’indipendenza economica». Diversamente l’assegno non ha più ragione di essere versato.