N.6597/11 -Non punibile il padre indigente
Non commette reato il padre naturale che non versa al bambino il mantenimento stabilito dal giudice perché deve mantenere i figli legittimi.
È questo uno dei principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 6597 del 22 febbraio 2011, ha accolto il ricorso di un uomo, annullando con rinvio la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Perugia.
Il caso riguarda un 56enne sposato e con due bambini, che aveva avuto un bambino da una relazione extraconiugale. La partner, dopo la fine della storia, aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento giudiziale della paternità, ottenendo il pignoramento dello stipendio dell’uomo.
Difendersi in questo giudizio era costato a lui una cifra considerevole, tanto che da allora si era imbattuto in difficoltà economiche. In più la moglie, dopo aver saputo del tradimento, aveva chiesto la separazione ottenendo un assegno di mantenimento in favore dei due figli legittimi.
Negli anni l’uomo non era riuscito a versare al figlio naturale i 250 euro stabiliti dal giudice. Per questo la madre lo aveva denunciato per aver fatto mancare al figlio i mezzi di sussistenza.
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Perugia lo avevano condannato. Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Secondo gli Ermellini, infatti, i giudici avrebbero dovuto tener conto delle difficili condizioni economiche del padre, causate anche dalla travagliata vicenda processuale, e del mantenimento che doveva anche ai figli legittimi.
Non poteva essere del tutto “obliterata la circostanza che l’imputato – si legge in uno dei passaggi chiave delle motivazioni – dovesse anche mantenere altri due figli, come disposto dal giudice civile a seguito della separazione dalla moglie, proprio a causa dell’avvenuto riconoscimento”.
Fonte: www.cassazione.net
È questo uno dei principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 6597 del 22 febbraio 2011, ha accolto il ricorso di un uomo, annullando con rinvio la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Perugia.
Il caso riguarda un 56enne sposato e con due bambini, che aveva avuto un bambino da una relazione extraconiugale. La partner, dopo la fine della storia, aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento giudiziale della paternità, ottenendo il pignoramento dello stipendio dell’uomo.
Difendersi in questo giudizio era costato a lui una cifra considerevole, tanto che da allora si era imbattuto in difficoltà economiche. In più la moglie, dopo aver saputo del tradimento, aveva chiesto la separazione ottenendo un assegno di mantenimento in favore dei due figli legittimi.
Negli anni l’uomo non era riuscito a versare al figlio naturale i 250 euro stabiliti dal giudice. Per questo la madre lo aveva denunciato per aver fatto mancare al figlio i mezzi di sussistenza.
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Perugia lo avevano condannato. Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Secondo gli Ermellini, infatti, i giudici avrebbero dovuto tener conto delle difficili condizioni economiche del padre, causate anche dalla travagliata vicenda processuale, e del mantenimento che doveva anche ai figli legittimi.
Non poteva essere del tutto “obliterata la circostanza che l’imputato – si legge in uno dei passaggi chiave delle motivazioni – dovesse anche mantenere altri due figli, come disposto dal giudice civile a seguito della separazione dalla moglie, proprio a causa dell’avvenuto riconoscimento”.
Fonte: www.cassazione.net