Sentenza del tribunale di Genova in applicazione di un vero affido condiviso
Una interessante sentenza del Tribunale di Genova, un’apertura all’indirizzo dell’affido condiviso (vero), dove oltre a stabilire tempi paritari, viene sancito il mantenimento diretto della prole da parte di tutti e due i genitori. Una sentenza che va verso l’applicazione di una legge dello stato molto inapplicata da molti magistrati e da molti avvocati osteggiata
Lami Mauro
Tribunale Civile di Genova, 1 agosto 201 1 – Pres. Haupt – Rel. Scarzella.
SEPARAZIONE di coniugi – separazione giudiziale – affido condiviso – collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori – equivalenza economica dei genitori – regime del mantenimento diretto – sussiste. (Art. 155 (:.c.)
Allorché i coniugi abbiamo attuato un regime di frequentazione paritaria del figlio minore (nella specie trascorrendo con essa in alternanza quindici giorni ciascuno) e cit} corrisponda, per modalità con cui é attuata all’interesse del minore, si realizza un sistema di affido condiviso perfetta, sia dal puma di vista qualitativo che quantitativo. (1)
In ipotesi di frequentazione paritaria del minore da parte di ciascuno dei genitori e ricorrendo la loro sostanziale equivalenza delle condizioni economiche, si giustifica il regime di mantenimento diretto del minore. (2)
(1-2) Con nota di Stefanelli, in Diritto e prvcexxa, 201 1, pag. 275 e segg.
A.M.OC.
Corte d’Appello di Genova, 22 settembre 2012, n. 112 — Pres. Sangiuolo — Rel. Latella.
SEPARAZIONE di coniugi – separazione giudiziale – affido condiviso – collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori – assegno di contributo al mantenimento dello stesso – non sussiste.
SEPARAZIONE di coniugi – separazione giudiziale – affido condiviso – collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori – spese straordinarie – sono tali anche le spese per abbigliamento e ludiche, purché previamente concordare e documentate.·(Art. 155 c.c.)
La suddivisione del figlio minore per quindici giorni al mese pressa ciascuno dei genitori, giustifica il regime di mantenimento diretto del minore stesso. In ogni caso, l’assegno per i figli non deve riequilibrare i redditi dei genitori, anche se questi ultimi castituiscono il fondamento della determinazione del cantributo di ognuno per il mantenimento della prole.
Nel disaccordo delle parti e nell’ambita del regime del mantenimento diretto, si devono considerare straordinarie (oltre alle spese mediche extra S.S.N., scolastiche comprese quelle di mensa e sportive) anche le spese per abbigliamento e ludiche, da dividersi per la meta tra i genitori, purché documentate e preventivamente concordate.
A.M.OC.
·(… Omissis…) Motivi in fatto e diritto
(…Omissis…) Motivi in fatto e diritto
Con sentenza n. 3205 dell’11 agosto 2011, il Tribunale di Genova, adito con ricorso per separazione promosso da Tizia, definendo il giudizio, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, confermato il regime di affidamento condiviso dei figlio minore e di frequentazione paritario in atto con entrambi i genitori, ha disposto che entrambe te parti provvedano al mantenimento diretto del minore nei periodi di loro spettanza ponendo a carico degli stessi il 50% delle spese straordinarie mediche extra SSN, scolastiche, comprese quelle di mensa, e sportive, previamente concordate e documentate; ha respinto le domande di contributo al mantenimento dei figlio proposta dalla parte ricorrente; ha, infine, compensato integralmente Ie spese dei giudizio.
Riteneva il tribunale che costituiva circostanza pacifica il paritario regime di frequentazione, concordato fra le parti, dei genitori con il figlio minore, per cui, considerata anche I’equivalenza delle condizioni economiche delle parti, disponeva il regime di mantenimento diretto dei bambino, accogliendo una richiesta in tal senso della parte convenuta. Avverso detta sentenza, ha proposto appello Tizia, lamentando Paffermazione dei rapporto paritario dei genitori con il figlio, circostanza mai provata. Non sarebbe vero neppure che si trattasse di regime concordato fra i genitori. I1 minore vive pacifxcamente presso la madre. Il minore permane presso i1 padre a week end alternati, oltre il giovedi, circostanza affermata e mai contestata. I redditi di essi genitori non sarebbero paritari. Il Caio é proprietario deIl’immobi1e in cui vive ed anche di un box di notevole valore; nelle more dei giudizio di primo grado é stato assunto da una societa che si occupa di forniture di medicinali presso gli ospedali e percepisce reddito di circa 1800,00 euro a1 mese dal febbraio 2011. La sua situazione economica, pertanto, e notevolmente migliorata, per cui Passegno di mantenimento deve essere determinato nella misura di € 500,00 mensili. Ha eoncluso, chiedendo quanto in epigrafe trascritto.
Si é costituito, resistendo al gravame di cui ha chiesto, in via pregiudiziale, 1’inammissibi1it:‘1 e improcedibilita perché la situazione sostanziale sarebbe coperta da giudicato, nel merito, i1 rigetto dell’appe1lo, con la conferma della sentenza gravata e la condanna de1l’appel1ante alla rifusione delle spese dei giudizio. Ha contestato che il padre frequenti il figlio solo i1 giovedi ed un fine settimana alternato, ribadendo che le giornate di perrnanenza del figlio minore con i genitori sono paritarie. Il regime di frequentazione cosi articolato era stato concordato dalle parti, cosi come la decisione di assegnare l’ex casa coniugale al marito per 1’impegno da questi assunto di accollarsi parte delle spese per 1’arredamento della nuova casa della moglie, nonché di tre mensilita dei relativo affitto, come risultava dal prirno accordo di separazione sottoscritto dalle parti. La collocazione abitativa diTizietto era stata decisa concordemente al fine di far richiedere e percepire alla madre gli assegni familiari ad integrazione dei suo reddito. In punto economico,1’appellato ricorda che la moglie ha acquisito una notevole somma di denaro a seguito della vendita della villetta nella quale abitavano i genitori.
(. . . Omissis.. .)
La Corte osserva quanto segue.
(…Omissis…)
Si osserva che la Tizia nulla ha replicato quando, nella comparsa conclusionale, il Caio ha sostenuto che tra le parti era stato attuato il principio delta condivisione, quantomeno temporale, per il figlio, precisando di tenere con sé Tizietto per circa 15 giorni al mese, durante i quali provvede integralmente a quanto previsto da1]’artico1o 147 c.c.
La mancata contestazione di tale circostanza non può che rendere pacifico il fatto, fondamentale per poter valutare l’onere economico da suddividere tra i genitori,
Del resto, é indubbio, che, fortunatamente per il figlio, il rapporto dei genitori sia positivo, ispirato alla reciproca stima ed attuato in totale accordo fra di loro, tanto che la pronuncia giudiziale non ha fatto altro che recepire detto accordo. Quanta alla posizione reddituale delle parti, in merito al fatto evidenziato 5010 con il giudizio d’appello dell’acquisizione di un’attività lavorativa da parte del marito che gli consente di percepire un reddito di euro 1.800,00 al mesa dal febbraio 2011, occorre rilevare che Ia circostanza della decorrenza, se anteriore alla pronuncia di prime grado successiva ed integrante pertanto un fatto nuovo da far valere in altro specifico giudizio, é sfornita di prove e 1e stesse deduzioni istruttorie non contengono tale allegazione. In ogni caso assegno per i figli non deve riequilibrare i redditi dei genitori, anche se questi ultimi costituiscono il fondamento della determinazione del contributo di ognuno per il mantenimento della prole.
In ogni caso, appare necessario non sottovalutare che tra le spese di mantenimento vi é quello ad esempio dell’abbigliamento o delle attività ludiche, che incidono spesso non poco sul bilancio familiare. Di esse si deve tener conto, anche perché’ al di lei delle ipotesi dei regalo nelle occasioni particolari, é opportuno che anche su queste spese vi sia un accordo e una programmazione fra i genitori. Del resto, per quanto riguarda in particolare le spese di abbigliamento, normalmente sono le madri che si occupano di ciò. Pertanto, appare opportune prevedere che la partecipazione del padre nella misura dei 50% venga estesa anche a dette spese. Sussistono giusti motivi, atteso l’esito del giudizio, per l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte d’Appello definitivamente deliberando, in parziale accoglimento dei gravame ed a parziale riforma della sentenza gravata, pone a carico del padre la partecipazione nella misura del 50% anche nelle spese per abbigliamento e ludiche, queste ultime previamente concordate e documentate.
Fonte :Nuova Giurisprudenza ligure, 2012 n.3