SENTENZE DI CASSAZIONE INTORNO ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
L’aspetto più traumatizzante della separazione, dopo quello riguardante l’affidamento dei figli, è sicuramente quello dell’assegnazione, all’uno o all’altro coniuge, della casa familiare, il cui godimento viene attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Va premesso che la Cassazione, con sentenza n. 4826 del 27 febbraio 2009, ha statuito che l’assegnazione della casa familiare è consentita unicamente con riguardo all’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità.
Quando si perde il diritto al godimento
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno qualora l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Criteri generali per l’assegnazione
Se la casa appartiene in comproprietà ad entrambi i coniugi, essa viene di regola assegnata al coniuge affidatario dei figli minori; ciò anche nell’ipotesi di figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (Trib. Monza 3 marzo 2008).
La disposizione di cui al quarto comma dell’art. 155 c.c., che attribuisce al giudice il potere di assegnare la casa familiare al genitore affidatario della prole, ancorché privo di alcun diritto reale o personale sull’immobile, ha carattere del tutto eccezionale ed è dettata nell’esclusivo interesse della prole stessa, per cui, qualora non sussista affidamento di prole minorenne (o convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti), detta norma non può trovare applicazione, nemmeno in via analogica od estensiva, anche se il coniuge non affidatario abbia diritto all’assegno di mantenimento (Cass. 15 ottobre 1994, n. 8426).
Di conseguenza, se la casa era stata assegnata in uso al coniuge non proprietario ma affidatario dei figli, l’immobile rimane vincolato a questa destinazione fino a quando i figli non avranno raggiunto un’autonomia tale da consentire loro un distacco non traumatico dall’ambiente familiare (ipotesi ravvisata nell’allontanamento spontaneo dell’unico figlio dalla casa familiare, App. Roma 8 giugno 2004, n. 2720).
In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13603 del 21 luglio 2004) hanno stabilito che, in caso di divorzio o separazione, il coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa ha diritto di continuare a godere dell’immobile precedentemente concesso in comodato da un terzo affinché fosse destinato a casa familiare.
Con una successiva decisione (n. 3179 del 30 gennaio 2007) la Suprema Corte ha stabilito che, quando un bene immobile concesso in comodato sia stato destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa), emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile. Se poi, in considerazione delle condizioni economiche dei coniugi, non sussistono gli estremi per l’erogazione, a uno di essi, di un assegno ai sensi dell’art. 156 c.c., la norma di cui al quarto comma dell’art. 155, secondo la quale l’abitazione familiare spetta di preferenza, ove possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, è inapplicabile nel caso di convivenza di un coniuge con un figlio nato da un suo precedente matrimonio e non legato, quindi, da alcun vincolo di filiazione con l’altro coniuge (Cass. 25 marzo 1996, n. 8058).
L’assegnazione ad un coniuge della casa familiare di cui sia proprietario l’altro coniuge si estende al box ubicato nello stesso edificio e di cui questi sia proprietario, trattandosi di pertinenza, assoggettata in quanto tale al regime del bene principale (Cass. 13 novembre 2009, n. 24104).
Spese condominiali
Per quanto riguarda le spese condominiali, esse fanno carico al coniuge assegnatario dell’abitazione, in quanto correlate all’uso del bene, mentre il pagamento dell’ICI fa carico al proprietario dell’immobile o al titolare, su di esso, di altro diritto reale (Cass. 19 settembre 2005, n. 18476). Questo anche nel caso in cui al coniuge sia stata assegnata la casa di proprietà dell’altro coniuge (Cass. 22 febbraio 2006, n. 3836).