N. 33719/2010 – E’reato non comunica all’altro genitore il cambio di residenza
Con la sentenza n. 33719 la Corte di Cassazione ha stabilito che integra reato il comportamento del coniuge affidatario dei figli che non fa sapere all’ex partner la residenza e il numero di telefono dei figli affidati. Secondo infatti il giudizio dei giudici di cassazione, tale comportamento “omissivo” consistente nel non comunicare i nuovi recapiti, va ad incidere sulla serenità del rapporto con il genitore non affidatario.
L’importante principio di diritto è stato enunciato dalla Sesta sezione penale ed è stata depositata il 16 settembre 2010. In particolare, in seguito al ricorso di una donna, che cambiando dimora di continuo non comunicava all’ex coniuge non affidatario i recapiti per poter visitare i propri figli, la Corte ha confermato quanto precedentemente stabilito sia in primo che in secondo grado dai giudici di merito precisando che tale comportamento impedisce il completo esercizio del diritto di visita esercitabile dal marito non affidatario. In particolare, secondo quanto si legge dalla parte motiva della sentenza, “è indubbio che la condotta tenuta dalla (donna) si è sostanzialmente risolta nell’elusione dell’esecuzione del provvedimento giudiziale concernente l’affidamento dei figli minori e, in particolare, il diritto di visita da parte del genitore non affidatario. L’elusione, in questo specifico settore, può sostanziarsi in un qualsiasi comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, posto che deve esaltarsi la polarizzazione della tutela attorno all’interesse all’osservanza del provvedimento (cfr. Cass. sez. VVI 10/6/2004 n. 37118; sez. VI 11/6/2009 n. 32846). Assume rilevanza penale, quindi, la condotta del genitore affidatario che ometta di informare circa il luogo di propria dimora quello non affidatario, impedendo così a costui di intrattenere un qualsiasi libero e sereno rapporto con i propri figli”. La corte ha concluso la motivazione aggiungendo inoltre che non “può farsi carico al soggetto passivo di non essersi attivato, pur avendone l’astratta possibilità, per individuare, di volta in volta, il luogo di residenza della moglie separata, gravando su quest’ultima l’obbligo di comunicare i suoi spostamenti al padre dei suoi figli minori, onde porlo nella condizione più agevole per esercitare le sue prerogative genitoriali. La condotta dell’imputata non è, infine, scriminata dall’asserita circostanza che il (marito) si sarebbe sottratto al suo obbligo di contribuire economicamente al mantenimento dei figli minori, non sussistendo un rapporto di sinallagmaticità tra il diritto di visita del genitore non affidatario e il dovere del medesimo di fornire i necessari mezzi di sussistenza”.
(Data: 17/09/2010 10.16.00 – Autore: Luisa Foti)