N.10122/2010 – Figlio si allontana da casa ,moglie perde la casa ma ha diritto ad aumento
Tornando ancora una volta sull’argomento la Corte di Cassazione ha ricordato che il presupposto imprescindibile per l’assegnazione della casa coniugale “al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale è costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti”.
Nel caso in cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in presenza di figli, sia stato espressamente adottato anche a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, “il venir meno del presupposto” della presenza dei figli, da un lato non preclude la modifica del provvedimento e quindi la revoca dell’assegnazione della casa familiare, ma considerata la duplice finalità del provvedimento adottato è legittima la rideterminazione dell’assegno divorzile. Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che la modificabilità dei provvedimenti conseguenti alla pronuncia di divorzio (come di quelli adottati in sede di separazione) costituisce “un principio generale che trascende la specifica previsione […] normativa e deve ritenersi consentita pertanto anche in tema di assegnazione della casa coniugale, la cui eclusione peraltro sarebbe priva di alcuna valida giustificazione giuridica q
Con la sentenza n. 10122 depositata il 28 aprile 2010, la Corte di cassazione ha stabilito che il coniuge non ha più diritto alla casa coniugale, assegnata ai fini dell’integrazione del mantenimento, se suo figlio, divenuto maggiorenne, si trasferisce. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile del Palazzaccio, su ricorso proposto da una donna che aveva impugnato il provvedimento (decreto della Corte di Appello di Lecce) che gli revocava l’assegnazione della casa (assegnatale in sede di divorzio). Gli Ermellini, dichiarando infondati i motivi di ricorso sollevati dalla donna e precisando che i provvedimenti in sede di divorzio (come affidamento dei figli, misure e modalità di assegno divorzile ma anche in tema di assegnazione della casa coniugale) sono modificabili in ogni tempo, hanno in proposto stabilito che “il presupposto indefettibile per l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale è costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti, pur essendo preclusa in tal caso una valutazione sulle conseguenze di carattere economico che un tale provvedimento comporta, cui l’art. 6 comma 6 della legge sul divorzio fa espresso riferimento, e che ben possono essere bilanciate tenendone presente l’incidenza in sede di determinazione dell’assegno divorzile. Pertanto qualora la statuizione, in presenza della prole, relativa all’assegnazione della casa coniugale sia stata espressamente giustificata pure a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, a maggior ragione il venire meno di detto presupposto, rappresentato ripetesi dalla presenza della prole, non preclude la modifica del relativo provvedimento ma potrebbe legittimamente giustificarsi in tal caso la rideterminazione dell’assegno divorzile”.
(Data: 14/05/2010 10.00.00 – Autore: Luisa Foti)
ualora vengano meno le ragioni che l’hanno determinata.