N. – lascia il marito all’improvviso,deve pagare i “danni da abbandono”
Aveva deciso di lasciare il marito all’improvviso ed era partita con la figlia e con un amico per una vacanza comunicandolo al coniuge con una lettera. Di ritorno aveva poi confessato la sua intenzione di lasciarlo.
Questa decisione di scaricare il partner da un giorno all’altro le è costata però una doppia condanna sia penale sia civile. I giudici di merito (Corte d’appello di Cagliari), infatti, il cui verdetto è stato ora confermato dalla Corte di Cassazione, avevano ravvisato in questo comportamento una violazione degli oblighi di assistenza familiare con conseguente condanna anche al risarcimenrto dei danni al marito per l’improvviso abbandono. Ora la suprema Corte (sesta sezione penale) ha messo la parola definitiva, lanciando così un avvertimento a chi prende la decisione di separarsi: chi scarica il partner all’improvviso deve risarcire i “danni da abbandono”. La donna si era difesa davanti alla Corte evidenziando di aver manifestato le sue intenzioni al marito con una lettera e che quindi per lui l’abbandono non era stato un fulmine a ciel sereno. Gli Ermellini, respingendo il ricorso, hanno sottolineato che “alla stregua del tenore della lettera e del comportamento immediatamente susseguente di […] non possono nutrirsi dubbi sulla sua volonta’ di abbandonare in modo improvviso e definitivo il domicilio domestico trattenendo per di piu’ con se’ la bambina, con evidente lesione dei doveri coniugali”.
(Data: 11/10/2009 9.15.00 – Autore: Roberto Cataldi)