N.22081/10 – Affido condiviso, nonni all’angolo
Secondo la Corte di cassazione la legge del 2006 non attribuisce concreti poteri di intervento
La riforma non consente di agire contro le limitazioni alle visite
La riforma dell’affido condiviso di fatto non ha accresciuto i diritti dei nonni. Infatti, anche se hanno diritto di vedere i nipoti, non sono legittimati ad agire in giudizio per chiedere una revisione delle visite.
A denunciare un vero e proprio vuoto legislativo nelle norme del 2006 sull’affido condiviso è la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22081 del 16 ottobre 2009, se da un lato ha ricordato che quella riforma, sulla carta, contempla i diritti dei nonni e degli altri familiari di non interrompere i rapporti con i bambini, dall’altro non dà loro concreti poteri. Ci vorrebbe una norma ad hoc, come è avvenuto, ha ricordato la prima sezione civile, nel campo delle adozioni. Quindi, se da un punto di vista meramente formale i nonni, dice la legge 64 di tre anni fa, «ha riconosciuto e valorizzato il ruolo degli ascendenti e degli altri parenti di ciascun ramo genitoriale, affermando con l’art. 155 c.c. il diritto del figlio minore di conservare, nel regime di separazione personale (o di divorzio dei genitori), rapporti significativi con i medesimi», dall’altro lato questa riforma «non vale a incidere sulla natura e sull’oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e sui diritti delle parti in essi coinvolti». Mentre, più di dieci anni fa (sentenza n. 9606 del ’98) la stessa Cassazione aveva tutelato la posizione dei nonni prevedendo la possibilità di una interruzione dei rapporti solo in caso di gravi motivi. «L’interruzione dei rapporti», aveva detto in quell’occasione, «può trovare giustificazione soltanto in presenza di gravi motivi e comprovate ragioni». Nel denunciare un altro buco nella legge sull’affido condiviso che, a parere di molti, non ha risolto il problema dei figli contesi, i giudici di legittimità hanno scritto che «l’aver sancito il legislatore del 2006 la titolarità da parte del minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei familiari di provenienza genitoriale non è sufficiente, in mancanza di una previsione normativa, come quella introdotta con la legge n. 149 del 2001, che ha previsto che nei procedimenti in materia di adattabilità e in quelli di cui all’art. 336 c.c., il minore sia presente in giudizio assistito da un difensore, a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati a essere parti».
Infatti solo i genitori, anche dopo la riforma, possono chiedere e ottenere dal giudice la revisione «delle disposizioni concernenti il diritto di visita».
Non potranno far valere davanti al giudice della separazione il loro diritto a vedere il nipote due nonni di Perugia che avevano chiesto di essere ammessi alla causa. In prima battuta il tribunale umbro aveva ritenuto la richiesta inammissibile.
Ma poi la Corte d’appello aveva cambiato idea ammettendo i due al giudizio di separazione fra il figlio e la ex compagna. Contro questa decisione la donna ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto in pieno. Debora Alberici