N.22502/2010 – Nero su bianco: il “mantenimento diretto”
Il mantenimento del figlio naturale affidato congiuntamente ad entrambi i genitori spetta comunque in maniera “indiretta” al genitore che non risiede con i figli, anche se il giudice ha deciso l’affido condiviso.Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 22502 del 4 novembre 2010, ha respinto il ricorso di un padre separato contro il decreto con cui il giudice stabiliva l’assegno di mantenimento in favore della figlia quattordicenne, nata fuori dal matrimonio.
L’uomo pretendeva che venisse accolta la sua richiesta di “mantenimento diretto”, dal momento che la ragazzina, sebbene collocata prevalentemente presso la madre, passava moltissimo tempo con lui. Chiedeva quindi di contribuire direttamente alle sue esigenze quotidiane, e se necessario, versare un assegno perequativo alla madre.
La sua richiesta, rimasta inascoltata dalla Corte d’Appello, non è stata accolta dai giudici della prima sezione civile, che hanno ribadito che “nella determinazione del contributo previsto dall’art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la regola dell’affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell’art. 155 cod. civ. – applicabile anche ad essi in forza del rinvio operato dall’art. 4 della legge n. 54 del 2006 – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito.
In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, OVE NECESSARIO, la corresponsione di un assegno periodico che, IN CASO di collocamento prevalente presso un genitore [ovvero: SEMPRE], va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore”.