N.22678/2010 – Obbligo di mantenimento per i genitori adottivi che perdono la patria potest
Il genitore adottivo al quale è stata revocata la patria potestà per problemi con il figlio deve continuare a provvedere al mantenimento pagando la retta della casa famiglia alla quale il minore è stato affidato.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22678 dell’8 novembre 2010, ha respinto il ricorso di una coppia di genitori adottivi, che avevano perso la patria potestà sulla figlia minore, affidata a una casa famiglia dopo aver avuto atteggiamenti aggressivi con la madre e il padre.
La prima sezione civile del Palazzaccio ha rafforzato i doveri dei genitori adottivi paragonabili, i giudici non dribblano il punto, a quelli dei genitori naturali.
In proposito nelle interessanti motivazioni si legge che “è noto che dal fatto della procreazione sorge in modo necessario un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui appare qui fondamentale il dovere dei genitori sancito dal combinato disposto degli art. 30 Cost. 147, 148 e 155 cod. civ.,di mantenere ed educare i figli. E che, d’altra parte, l’art.27 legge 184/1983 dispone che “per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti”, per cui l’art. 48, 2 comma impone all’adottante l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 del codice civile, perciò equiparando anche sotto questo profilo i suoi doveri a quelli del genitore naturale e correlandoli esclusivamente allo status di genitore adottivo”. Ma non basta.
È egualmente pacifico – scrivono ancora gli Ermellini – che l’obbligo di mantenimento dei genitori – tanto naturali quanto adottivi – verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare,si sostanzia tanto nell’assistenza economica, quanto nell’ assistenza morale di costoro”. Ma, ciò che più conta è che questa non cessa “per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura anche indipendentemente dalla loro età – fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un arte, o ad un mestiere confacente alla rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia”.
Pertanto l’obbligo del mantenimento “posto dalla menzionata normativa prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come dimostra quella appena evidenziata del figlio che abbia raggiunto la maggiore età; ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla potestà”, in conformità, del resto, alla più moderna concezione dell’istituto che si concreta nell’attribuzione a quest’ultimo (o ad entrambi i genitori) non di un diritto soggettivo, bensì di un munus (di diritto privato) comportante un potere nella sua più limitata accezione di potere-dovere”.
Fonte: www.cassazione.net