Separazione e divorzio: rischi e conseguenze su patrimonio e casa
Chi non sa, oramai, quanto pesi la rottura di un matrimonio, in termini di ripercussioni e conseguenze, sul patrimonio (almeno di uno dei due coniugi): conti correnti in comune, casa, risparmi, ecc. Tutto deve essere rimesso sul tavolino e discusso per poter gestire la crisi della coppia.Se non c’è l’accordo e si va in giudiziale: beni in comunione, casa e tetto coniugale, assegno di mantenimento: quando il matrimonio si rompe, ecco gli aspetti patrimoniali di cui tenere conto.
Ecco perché, di norma, è sempre meglio che i coniugi trovino un accordo tra loro e procedano a una separazione o divorzio consensuale (leggi: “I tre modi per separarsi e divorziare consensualmente” e “Separazione e divorzio: come scegliere la procedura in caso di accordo?”). Procedere di comune accordo, non solo evita di tirare per le lunghe situazioni spiacevoli, ma permette anche di risparmiare soldi.
Meglio pensarci bene. Magari la disputa per dividersi un bene da pochi soldi rischia di far salire vertiginosamente le parcelle degli avvocati.
Diversamente, se non c’è accordo, si va per la via cosiddetta “giudiziale”. In tal caso le questioni patrimoniali fra i coniugi sono decise con la sentenza di separazione (o con l’omologa nel caso sia consensuale). Quando, trascorsi tre anni di separazione ininterrotta, è possibile chiedere il divorzio, il giudice riconsidera la situazione alla luce degli sviluppi avvenuti fino a quel momento.
Ed è proprio alle varie ipotesi di ricorso alla “via giudiziale” che questo articolo intende fare chiarezza.
Abbiamo così cercato di elaborare una serie di risposte alle domande più frequenti. Il lettore dovrà comunque tenere sempre presente che ogni giudice decide di volta in volta in base alla situazione concreta di ciascun caso, a cui peraltro si aggiungono le “personali convinzioni del magistrato”, libero di interpretare la legge in piena indipendenza intellettuale.
1 | BENI IN COMUNIONE
La comunione dei beni si scioglie con la sentenza di separazione. A quel punto ognuno dei coniugi può pretendere che i beni siano divisi.
Ogni cosa deve essere distribuita in parti uguali: attività e passività.
I beni che non possono essere divisi vengono venduti con spartizione del prezzo ricavato. Se le parti non trovano un accordo, sulla divisione decide il giudice.
Nell’attivo rientrano non solo gli acquisti, ma anche i risparmi di ciascuno dei coniugi, frutto del lavoro e del patrimonio personale.
Quando due persone si sposano, automaticamente entra in vigore la comunione dei beni. Se i coniugi vogliono mantenere invece la separazione dei beni, al momento del matrimonio devono dichiarare espressamente questa scelta davanti all’ufficiale di stato civile o al ministro di culto (a seconda che il matrimonio si celebri con rito civile o religioso).
Chi non si ricorda in quale regime patrimoniale si è sposato può rivolgersi all’ufficio anagrafe, richiedendo un estratto per riassunto dell’atto di matrimonio: se non vi è nessuna annotazione, significa che si è in comunione.
Cosa rientra nella comunione
Costituiscono oggetto della comunione dei beni:
– gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;
– i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi (per esempio canoni di locazione, interessi sui titoli di Stato, dividendi azionari, prodotti di terreni coltivati se appartenuti al coniuge prima delle nozze o ereditati);
– tutto ciò che è stato guadagnato con il lavoro o con una professione anche saltuaria di ciascuno dei coniugi;
– le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione riguarda solo gli utili e gli incrementi.
Cosa non rientra nella comunioneNon costituiscono invece oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
– i beni di cui si era proprietari prima del matrimonio;
– i beni ricevuti, anche successivamente al matrimonio, in donazione o in eredità;
– i beni di uso strettamente personale;
– i beni che servono all’esercizio della professione, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
– i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
– i beni acquisiti con il ricavato della vendita dei beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
(Per un approfondimento rinviamo alla nostra guida: “Comunione dei beni tra coniugi e beni personali: cosa vi rientra”).
Separazione dei beni
Se invece i coniugi erano in separazione dei beni, ognuno di essi rimane, nei confronti dei propri beni, nella stessa situazione in cui si troverebbe se non fosse sposato.
Ogni coniuge conserva infatti la titolarità, l’amministrazione, il godimento esclusivo di ogni bene acquistato prima e durante il matrimonio.
Se però i coniugi, pur in regime di separazione, avevano deciso di intestare a entrambi il conto corrente, il conto titoli, o altri beni, devono poter provare di chi sia la proprietà (con documenti, fatture, testimonianze).
Altrimenti il giudice, in caso di controversia, li considera al cinquanta per cento ciascuno. Questo è l’orientamento della giurisprudenza.
Se invece uno dei due coniugi è in grado di provare che, poniamo, l’acquisto dei titoli è avvenuto esclusivamente con denaro proveniente dal suo conto corrente personale, ha diritto di disporre dell’intero importo dei titoli.
(Per un approfondimento leggi: “La separazione dei beni tra coniugi“).
Mentre è in corso la causa di separazione, che fine fa il conto corrente, i titoli e gli altri rapporti patrimoniali se la coppia è in regime di comunione legale?
Il conto corrente e i titoli (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) fanno parte della comunione, ma secondo la giurisprudenza prevalente, se sono intestati a un solo coniuge non sussiste un diritto dell’altro a ottenere la propria parte fino a quando la comunione non sia sciolta. In pratica, fino a quel momento,
ogni coniuge può legittimamente continuare a gestire conti personali e titoli come faceva prima.
Il discorso vale anche per i conti cointestati, che però sarà meglio separare per prevenire ulteriori disaccordi.
Soprattutto se il conto ha le firme disgiunte, visto che ciascuno può disporre dell’intera somma depositata senza la firma dell’altro. Inoltre, è opportuno farsi consegnare dalla banca un estratto storico di tutti i movimenti bancari, per avere una prova di tutte le disposizioni effettuate da entrambi.
Cosa si può fare nel caso in cui, prima che intervenga la separazione, un coniuge esageri con le spese allo scopo di sottrarre soldi alla comunione?
La giurisprudenza non è univoca: secondo l’orientamento principale, quello che viene speso durante il regime di comunione dai singoli coniugi non può essere reclamato al momento in cui si devono fare le divisioni.
Esiste però anche una sentenza della Corte di cassazione che, pur sostenendo che ciascuno dei coniugi può spendere liberamente dal suo reddito, precisa che non si può agire in questo modo se il solo scopo è di sottrarre denaro alla comunione. Secondo questo orientamento, rientrano tra i beni da dividere con il coniuge anche quelli spesi dal singolo coniuge senza poter dimostrare che sono stati consumati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Nei casi estremi, in cui uno dei coniugi gestisce i beni familiari in modo avventato, l’altro coniuge può ricorrere al giudice chiedendogli di adottare un provvedimento d’urgenza.
Rientrano nella comunione anche i beni acquistati dopo che il Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati?
Secondo la giurisprudenza prevalente, il provvedimento che autorizza la coppia a vivere separata (da non confondere con la sentenza di separazione, né tantomeno con quella di divorzio) non cambia il regime patrimoniale della famiglia. Se dunque la coppia è in comunione di beni, continuano a rientrarci tutti gli acquisti, anche se fatti da uno solo dei coniugi.
La comunione cessa solo con la sentenza definitiva, in particolare quando passa in giudicato la sentenza di separazione o vengono omologati gli accordi di separazione consensuale.
2 | LA CASA
L’attribuzione del diritto di continuare ad abitare nella casa familiare è indipendente dal regime patrimoniale scelto, da chi ne sia l’effettivo proprietario (o intestatario del contratto di locazione), o di chi vi abbia messo i
soldi. Se ci sono figli, la legge dà la preferenza al genitore a cui i figli sono affidati o con il quale i figli convivono, anche se maggiorenni.
In caso di affido separato, se cioè uno o più figli siano stati affidati alla madre e uno o più figli al padre, il giudice dovrà decidere caso per caso tenendo conto dell’età dei figli, delle esigenze scolastiche e affettive, dello stato di salute…
Più incerta l’assegnazione se non ci sono figli, anche se l’orientamento più recente nega, in tal caso, il diritto ad abitare la casa familiare al coniuge che non ne è proprietario.
Il coniuge al quale è affidata la casa può affittarla ad altri?
Per mantenere il diritto sulla casa assegnata, il coniuge deve effettivamente abitarla, facendone la dimora abituale.
L’assegnazione della casa impone un uso personale della stessa. Non è possibile darla in locazione ad altri.
Chi deve pagare le bollette, le spese condominiali?
Le spese ordinarie della casa coniugale (manutenzione ordinaria, bollette, riscaldamento, ecc.) gravano su chi occupa la casa; quelle straordinarie (per esempio le ristrutturazioni) sono al 50% ciascuno.
L’altro coniuge può portare via i mobili, se è lui ad averli pagati?
Secondo i giudici, per la serenità e per l’agiatezza dei figli è importante che i beni contenuti nella casa vi restino, per cui l’assegnazione della casa a uno dei coniugi comprende anche mobili, arredi ed elettrodomestici, indipendentemente da chi ne sia proprietario.
Fanno eccezione i beni di uso strettamente personale, quelli che servono per l’esercizio della professione o quelli del tutto voluttuari (come soprammobili, quadri, ecc.).
Se però il coniuge a cui è assegnato l’immobile trasloca, l’altro, in base all’orientamento prevalente, può reclamare i beni di sua proprietà e chiedere che vengano divisi quelli comuni.
(per un approfondimento leggi: “In caso di separazione si possono prelevare beni dalla casa coniugale? ).
Se il contratto di locazione è intestato solo al coniuge che ci abitava già prima del matrimonio, l’altro può continuare ad abitarci, se ha l’affidamento dei figli?
Se il giudice dovesse decidere di assegnare la casa al coniuge non intestatario del contratto di locazione, quest’ultimo dovrà avvisare il proprietario dell’appartamento, comunicandogli di essere subentrato nel contratto. Il proprietario non potrà opporsi alla decisione.
(Per un approfondimento leggi:”Locazione tra coniugi: chi subentra nel contratto in caso di separazione, divorzio o morte “).
Se il coniuge a cui non è stata affidata la casa è l’unico proprietario, può venderla?
Il proprietario può liberamente vendere la casa, ma l’acquirente non può pretendere canoni di locazione, né mandare via chi vi abita. Il diritto è riconosciuto da due sentenze della Corte di cassazione, in base alle quali il coniuge può rimanere anche se non ha fatto trascrivere l’assegnazione dell’immobile nei registri immobiliari (trascrizione necessaria solo se l’assegnazione dura più di nove anni).
Cosa succede nel caso di coppia di fatto con figli?
Per tutelare i figli naturali la Corte Costituzionale ha stabilito che anche in caso di scioglimento della famiglia di fatto il diritto all’assegnazione della casa spetti al genitore convivente con i figli.
3 | MANTENIMENTO
Nel corso del procedimento di separazione il giudice può stabilire che un coniuge paghi un assegno di mantenimento all’altro, quando quest’ultimo non ha mezzi sufficienti per continuare a tenere un tenore di vita analogo a quello che conduceva (o che avrebbe potuto pretendere) durante la convivenza matrimoniale.
L’assegno di mantenimento è dovuto soltanto se, al coniuge che ne fa richiesta, non sia stata addebitata la separazione.
Diverso è l’assegno di divorzio, che non ha lo scopo di garantire lo stesso tenore di vita tenuto durante il matrimonio, ma è subordinato alla condizione che chi lo percepisce non abbia redditi adeguati.
Altra cosa ancora sono gli alimenti, che rappresentano un contributo minimo e indispensabile per consentire al coniuge la sopravvivenza.
Non possono dunque eccedere lo stretto indispensabile.
Ciascun coniuge è obbligato a prestare gli alimenti se l’altro versa in stato di bisogno e non è in grado, per ragioni obiettive, di provvedere a se stesso autonomamente.
Se il coniuge beneficiario è in grado di lavorare, non ne ha però diritto.
(Per un approfondimento rinviamo alla lettura della nostra guida:(Assegno di mantenimento e assegno divorzile: definizioni e differenze ).
Il provvedimento relativo all’assegno può essere modificato?
Se ricorrono giustificati motivi, ciascun coniuge può chiedere al giudice che le condizioni di separazione siano modificate. La modifica è possibile anche se l’assegno di mantenimento è stato stabilito di comune accordo, con la separazione consensuale. C’è poi una sentenza della Cassazione che consente di ridurre l’assegno di mantenimento nel caso in cui al coniuge che lo percepisce sia stata assegnata la casa.
Come si calcola l’entità dell’assegno di divorzio?
È indipendente dall’importo dell’assegno di mantenimento attribuito con la sentenza di separazione, dato che i presupposti sono diversi.
Per provare la propria situazione, i coniugi possono presentare all’udienza di comparizione la dichiarazione dei redditi e ogni altra documentazione relativa ai redditi e al patrimonio. Se uno dei coniugi contesta i redditi dell’altro, il tribunale può disporre indagini avvalendosi anche della polizia tributaria.
Per fare la valutazione si tiene conto anche della durata del matrimonio.
La sentenza deve anche stabilire un criterio di adeguamento automatico
dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
(per un approfondimento leggi: Come rivalutare l’assegno per il mantenimento dopo la separazione o il divorzio).
Cosa fare se il coniuge tenuto a versare l’assegno di divorzio non paga?
Dopo aver sollecitato il pagamento all’ex coniuge con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e non aver ricevuto il pagamento entro i successivi 30 giorni, il beneficiario può notificare la sentenza di divorzio a chi normalmente corrisponde somme di denaro all’ex coniuge (datore di lavoro, inquilino, ecc.).
A questo punto si possono chiedere le somme direttamente a loro: se rifiutano, è possibile chiedere al giudice di adottare provvedimenti esecutivi nei loro confronti.
Altro sistema per ottenere i pagamenti è rivolgersi al Tribunale, per ottenere le normali azioni esecutive per il recupero del credito; il Tribunale può disporre il
sequestro dei beni del debitore e di metà dei suoi crediti per prestazioni lavorative.
Inoltre, se esiste il pericolo che il coniuge obbligato a corrispondere l’assegno possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi, il giudice può imporgli di fornire garanzie adeguate, come per esempio l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sui suoi beni.
Infine, si può denunciare penalmente il coniuge che non corrisponde l’assegno: chi è inadempiente è punibile a querela di parte con la reclusione fino a un anno e/o con una multa.
(Per un approfondimento rinviamo alla nostre guide: Se l’ex non versa il mantenimento: che fare? e Mantenimento: come ottenere il pagamento diretto dal datore di lavoro dell’ex).
È possibile ottenere il pagamento dell’assegno di divorzio in un’unica soluzione?
Sì, al posto dell’assegno mensile è possibile stabilire il pagamento di una somma globale per la liquidazione del rapporto, ma i coniugi devono essere d’accordo e il Tribunale deve giudicare giusta la liquidazione.
Attenzione però: una volta accettata questa soluzione, non si potrà avanzare più nessuna altra richiesta di contenuto economico.
Se il coniuge che percepisce l’assegno si risposa, continua ad averne diritto?
Dipende dal tenore di vita che mantiene nel nuovo nucleo, anche se, in linea di massima, quasi sempre i giudici dichiarano la perdita di questo diritto in modo quasi automatico.
Quando è possibile richiedere una quota della liquidazione (Tfr) dell’ex coniuge?
Il divorziato ha diritti sulla liquidazione per fine rapporto di lavoro dell’ex coniuge se non si è risposato e riceve l’assegno di mantenimento (a meno che non sia stato concordato il versamento in unica soluzione). In particolare, gli spetta il 40% della liquidazione riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Il divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità? Cosa succede in caso di nuove nozze?
Soltanto se aveva già diritto all’assegno e non si è risposato, il divorziato ha diritto alla reversibilità (cioè a quella pensione che, in caso di morte, passa al coniuge, ai figli e ai parenti del pensionato).
Naturalmente il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.
Per quanto riguarda l’ammontare della pensione di reversibilità, il divorziato ha diritto a tutta la pensione se l’ex coniuge defunto non si era risposato. In caso contrario, occorrerà chiedere al Tribunale di ripartire la pensione con il nuovo coniuge superstite, tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni.
(Per un approfondimento rinviamo alla nostra guida pratica sulla pensione di reversibilità).
Il divorziato ha diritti sull’eredità dell’ex coniuge?
Con il divorzio si perdono i diritti ereditari, tranne per particolari casi.
Quando il divorziato che aveva diritto all’assegno si trova in stato di bisogno, può richiedere al Tribunale un assegno periodico a carico dell’eredità.
Il Tribunale terrà conto dell’importo delle somme percepite, della gravità dello stato di bisogno e dell’eventuale pensione di reversibilità. Inoltre terrà conto del valore dei beni ereditari, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.
Il divorziato perde il diritto all’assegno se si risposa o perde lo stato di bisogno.
Fonte: laleggepertutti.it
buon pomeriggio – è da moltissimi giorni che leggo articoli che non capisco – pensa sia bene esporre il problema e sperare in una rapida, chiara, semplice (e magari gratuita) risposta :
mia figlia sposata da 21anni è separata da un anno; i due figli quasi 18anni vivono a giorni alterni da padre e madre; lei ha un lavoro precario ed incerto – di circa 700€/mese e molto probabile che a dicembre le condizioni peggiorano (cambia ditta e vengono ridotte le ore di lavoro e 13a); le figlia è titolare di un mini acquistato ed intestato a lei con i risparmi di una vita; l’ex marito ha la casa di famiglia ed è unico intestatario (anche se lo stipendio di mia figlia è sempre entrato in casa – da solo non poteva pagare il mutuo e mantenere la famiglia !!); ora, lui vuole il divorzio – motivi suoi ma assolutamente non posso permettere ed accettare che la mia unica figlia faccia la fame; ora ci sono e l’aiuta per come e quanto posso ma io non sono eterna – e come posso vivere sapendo in quale condizioni la lascio ?? vorrei sapere se ha diritto ad un mantenimento per lei e per i figli (ora lui da solo 200/mese è partecipa al 50% per spese straordinarie); lui vorrebbe aumentare il mantenimento dei figli di soli 100€/mese e esorta la moglie a trovarsi altro lavoro (anche lavapiatti – tengo a chiarire che è laureata e lui non ha mai voluto lei lavorasse – le ha tagliato le ali!!) – potreste chiarirmi le preoccupazioni visto che lei non vuole io l’accompagni dall’avvocato per discutere circa il divorzio; grazie per risposta – non sono avvocato e forse sbaglio ma sento che tutto è confuso – grazie – elena
Sono separato legalmente.
Ho una casa cointestata con la mia ex moglie.
Lei vuole venderla, ma io non voglio.
A cosa vado incontro?
Inoltre, la tinteggiatura della facciata, può essere considerata straordinaria manutenzione?
nel verbale di accordo c’è scritto e firmato che la straordinaria manutenzione è al 50%.
Posso pretenderla?
la mia ex, è andata ad abitare da sua madre, io continuo a vivere nella casa coniugale, posso ospitare chi voglio e quato voglio?
Grazie mille.
Giorgio
Sicuramente dovreste trovare un accordo, se ci si rivolge al giudice e facile che dopo qualche anno l’ok alla vendità che sicuramente in un momento di calo dei valori di mercato, sarebbe una perdita secca.
Prova ad offrigli una cifra come se fosse un affitto, o addirittura un’offerta per acquistarla.
La tinteggiatura della facciata è sicuramente una spesa straordinaria
Mauro
La mia compagna sta divorziando, nella fase di separazione la casa coniugale (50% di sua proprietà e 50% ex marito) è stata lasciata all’ex marito seppur i due figli vivono stabilmente con la mia compagna nella casa dei nonni materni. La mia compagna in sede divorzile richiederà la riassegnazione ? Che speranze ha di ottenerla ? Quali altre possibilità ci potrebbero essere in giudizio visto che sicuramente non ci sarà accordo tra le parti ? Grazie
Una possibilità è la vendita e la divisione dell’importo oppure l’acquisto della quota del coniuge
L’ex moglie ha casa di proprieta’ e 300 euro di mantenimento di cui 150 per rimborsare il mutuo pagato dal marito durante il matrimonio,in fase di divorzio se dovesse chiedere la parte spettante di liquidazione il marito puo’ chiedere il rimanente rimborso del mutuo pari a 50000 euro?
Il quesito posto non fornisce particolari che sarebbero invece molto utili al fine di un corretto inquadramento della questione.
Ritengo che tali somme non possano essere richieste, infatti, in costanza di matrimonio se un coniuge ha pagato il mutuo mentre l’altro ha fatto fronte ad altre spese non credo proprio il Giudice imponga la restituzione degli importi versati. Non capisco invece su che basi in sede di separazionesi si sia giunti a calcolare tali somme.
Questi problemi si affrontano con le carte in mano e con una attenta disamina dei fatti davanti ad un legale.
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La Redazione
Buon giorno mi chiamo Pietro,vorrei avere se possibile dei chiarimenti su una questione che mi è stata prospettata e che mi mette in po’ sul chi va la’…..spiego sono sposato in seconde nozze e con la mia attuale moglie abbiamo deciso di comprare casa…..la mia ex moglie si è risposata e attualmente si sta separando dal suo attale marito.Essendo in difficolta’ economica se io e mia moglie comprassimo casa la mia ex moglie puo’ accampare qualche pretesa un domani se venissi a mancare e la casa fosse intestata a me e la mia attuale moglie?? Preciso che con la mia ex moglie ho due figli uno di 29 anni che ha gia’ una compagna una casa e un figlio, e l’altra ha 23 anni che vive ancora con la mamma non avendo nessun legame sentimentale…..mi scuso per essermi dilungato vi ringrazio anticipatamente e resto in attesa di una vostra risposta….
Buongiorno Pietro
Con il divorzio l’ex coniuge perde la qualitá di erede, nessuna pretesa perciò in caso di acquisto di un immobilen ne’ in vita ne’ sotto profili di natura successoria
I figli invece mantengono i diritti ereditari, ma solo sulla quota del padre, non su quella della attuale compagna o attuale moglie.
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Buongiorno, mia sorella si sta separando e vorrebbe acquistare la parte di casa di suo marito ma questo si oppone perché non vuole che sia il primo figlio (di un altro matrimonio e che vive tutt’ora in quella casa) ad acquistarla. Visto che mio nipote abita in quella casa non ha diritto di prevalenza per l’acquisto ?? La ringrazio per la gentile risposta e li auguro una buona giornata. Monique
Buongiorno.
Non si può costringere qualcuno a vendere o comprare se non vuole.
Ciò che si può fare è chiedere lo scioglimento della comunione in tribunale e la casa, senza accordo di vendita da un comproprietario all’altro o di entrambi ad un terzo, sarà messa all’asta dal giudice ed io ricavato diviso tra i comproprietari secondo quota.
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Buongiorno mi chiamo Cristian io e la mia ex siamo separati da 10 anni abbiamo 2 figli 13 e15 anni lei vive nella casa con i figli che abbiamo acquistato con un mutuo io pago la meta del mutuo e mi pago l affitto devo pagare meta mutuo dove vive lei il mio affitto e mantenimento figli l ho pregata di vendere la casa perche io non ce l ha faccio piu a vivere lei non vuole come posso fare aiutatemi vi prego grazie
Buonasera ristian69
E sempre possibile modificare una sentenza, ma occorre verificare se ci sono le condizioni e per verificarlo occorre leggere il provvedimento del tribunale.
La vendita della casa è possibile se c’è un accrdo ma si possono trovare strade alternative.
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Salve volevo sollevare uno dei tanti casi che non vengono MAI evidenziati se invece è la moglie costretta ad andare via da casa dopo anni di inferno e lui rimane in casa con i figli maggiorenni può anche chiedere il 50 per cento della seconda casa al mare? Ma si può!non c’è tutela per le donne che costrette a vivere fuori sede come me senza un lavoro ad una ulteriore angheria!non ci sto qualcuno faccia qlc per tutelare noi donne vittime di uomini egoisti ed arroganti che alienano e comprano i figli col denaro!