Separazione, no all’assegno di mantenimento se il coniuge ha capacità lavorativa
“Questa previsione è disciplinata dall’articolo 156 del Codice Civile il quale prevede che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisca, a vantaggio del coniuge a cui la stessa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Per meglio dire, l’assegno di mantenimento deve assicurare al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza. Il tenore di vita che l’assegno di mantenimento deve assicurare non è esattamente il medesimo di quello goduto durante la convivenza, bensì un tenore analogo che tenga conto dell’effetto economico negativo che, fisiologicamente, la separazione comporta nella gestione del menage familiare.
Nella determinazione dell’assegno di mantenimento “deve essere valutata la capacità di guadagno del coniuge richiedente” poiché costituisce una delle circostanze menzionate dal 2° co. dell’art. 156 c.c. delle quali il giudice deve tenere conto. Pertanto, la capacità lavorativa del coniuge richiedente deve essere apprezzata dal giudice in termini concreti e non meramente astratti e ipotetici. A tal riguardo, si discute in dottrina se l’assegno di mantenimento debba garantire non solo un “tenore” di vita analogo a quello goduto durante la convivenza, ma anche uno “stile” di vita analogo. Conseguentemente è dubbio se impedimenti, di natura soggettiva, all’esplicazione delle potenzialità lavorative del coniuge richiedente possano essere ritenuti rilevanti o meno.
La soluzione della questione sembra appunto dipendere dalla funzione che si intende attribuire alla separazione dei coniugi: se si ritiene che essa sia autonoma rispetto a quella del divorzio e che miri a conservare il più possibile gli effetti del matrimonio, potrà esservi maggiore considerazione per i predetti impedimenti, diversamente, laddove si ritenga che la separazione, al pari del divorzio, sia volta a regolare il rapporto conseguente ad un matrimonio i cui effetti siano cessati, dovrà attribuirsi rilevanza, in armonia con quanto disposto dall’art. 5, 6° co., l. 1.12.1979, n. 898, ai soli impedimenti oggettivi.
Quindi, la prova dell’attitudine al lavoro dell’ex coniuge, intesa come capacità di guadagno, è indispensabilesia per escludere il dovere di contribuzione dell’altro coniuge che per attribuire lo stato di bisogno esclusivamente all’inerzia ingiustificata del soggetto nel ricercarsi un’attività lavorativa. Di conseguenza sulla parte onerata al versamento dell’assegno di mantenimento, ricade l’obbligo di dimostrare specificatamente quali offerte di lavoro l’altro coniuge avrebbe rifiutato ingiustificatamente.
Ebbene, premesso quanto innanzi esposto, dal punto di vista giurisprudenziale, alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione hanno ribadito il principio in base al quale in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.
Peraltro, l’attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (In tal senso Cassazione sentenza n. 4571 del 22 marzo 2012 e n. 3502 del 13 febbraio 2013).
Da ultimo giova ricordare che sull’argomento in esame si è espressa recentemente la giurisprudenza di legittimità in merito al rifiuto di riconoscimento dell’assegno di mantenimento. Invero, con la sentenza n. 11870 del 9 giugno 2015 la Cassazione ha negato l’assegno di mantenimento ad una moglie poiché aveva la capacità di lavorare, seppur con un’attività saltuaria. Nel caso specifico, trattasi di coniugi disoccupati, solo che l’uomo ha perso il lavoro a seguito di licenziamento, mentre la donna, che è stata casalinga durante il matrimonio, non intende trovare lavoro e vorrebbe continuare a essere mantenuta. I giudici della Suprema Corte, negano l’assegno di mantenimento sul presupposto che, data la particolare situazione, ciascuno dei due deve badare a sé stesso e non c’è modo di obbligare l’uomo a mantenere la donna se quest’ultima è ancora giovane e ha le risorse fisiche e mentali per trovare un lavoro. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, si evidenzia che la moglie non può fare la casalinga “mantenuta” a vita se è ancora in età in cui potrebbe andare a lavorare, specie se l’ex marito è rimasto disoccupato”.
Fonte: http://bat.ilquotidianoitaliano.it/
Non è sempre vero, l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge viene dato dai giudici se il coniuge affidatario dei figli lascia la casa coniugale, per motivi di lavoro, questo è assurdo, così facendo si favorisce sempre e comunque il coniuge affidatario, che se stabilisce convivenza ma il compagno non cambia residenza la giustizia non comprova la ufficialità, mantenendo così capra e cavoli.