Sottrazione internazionale: il minore va ascoltato – Child abduction: the minor concerned must be heard
L’ascolto del minore è un adempimento necessario per la legittimità del decreto di rimpatrio nei casi di sottrazione internazionale del minore. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 15254/2019, depositata il 4 giugno, con la quale è stato accolto il ricorso di un padre che aveva chiesto il ritorno della figlia minorenne in Messico (15254). La figlia era stata condotta dalla madre in Italia, a dire del padre illegalmente e, così, il genitore si era rivolto a un tribunale italiano chiedendo il rientro in Messico. Tuttavia, il Tribunale per i minorenni, affermata l’esistenza degli elementi costitutivi della sottrazione internazionale, aveva respinto la richiesta di rimpatrio. Così, l’uomo, evidenziando il radicamento della bambina a Città del Messico, anche in relazione alla rete affettiva e culturale, si è rivolto alla Corte di Cassazione che gli ha dato ragione. Nell’analizzare la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale del minore, ratificata dall’Italia con legge 15 gennaio 1994 n. 64, la Suprema Corte ha osservato che l’ascolto del minore, nei casi di sottrazione internazionale, “costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio”, salvo in casi eccezionali in cui l’audizione potrebbe essere dannosa per il minore. In questo caso, è vero che la minore era stata sentita dai servizi sociali e che aveva dichiarato di voler rimanere in Italia, ma la bambina avrebbe dovuto essere sentita dai giudici e ciò anche per valutare l’eventuale sua opposizione al rimpatrio e la sua integrazione nel nuovo ambiente. Pertanto, la Cassazione ha annullato il decreto con rinvio al Tribunale per i minorenni competente per territorio.
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