Stop al mantenimento per il figlio sposato
Interessante articolo e sentenza che riportiamo integralmente.
Nel caso in cui, a seguito di separazione o divorzio, l’ex coniuge sia stato condannato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dei figlio, qualora quest’ultimo si sposi cessa anche l’obbligo del mantenimento.
Non si interrompe però in automatico, ma è sempre necessaria una sentenza di revisione delle condizioni di separazione/divorzio nel cui giudizio il genitore ha l’onere di provare “che il figlio ha raggiunto l’indipendenza”, oppure “è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta”.
A chiarirlo è stata una recente sentenza del tribunale di Perugia [1].
LA SENTENZA
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott. Aldo Criscuolo
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Ilenia Miccichè
ha pronunciato la seguente
Presidente Giudice Giudice est.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. … del Ruolo Generale dell’anno 2003, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(A), nato a … il …, residente in …, rappresentato e difeso dall’avv. …, presso il cui studio in …, via … n. .. (c/o studio …), è domiciliato, giusta delega a margine del ricorso;
Ricorrente
Contro
(B), nata a … il …, rappresentata e difesa dall’avv. … ed elettivamente domiciliata in …, via …
n. .. Studio …, come da delega a margine della memoria di costituzione;
Resistente
e con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: come da ricorso e memoria integrativa; per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta e memoria di costituzione. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole alla conferma dell’ordinanza istruttoria salva la revoca del contributo al mantenimento della figlia (C), ormai resasi indipendente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il …, (A) conveniva in giudizio la coniuge, esponendo di aver contratto con lei matrimonio concordatario il … e che dall’unione sono nate, nel … e nel …, le figlie … e (C); che con sentenza resa dall’intestato Tribunale il … era stata pronunciata, in esito ad un giudizio durato undici anni, la separazione personale tra i coniugi e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Deduceva che le figlie erano ormai divenute economicamente indipendenti e che la moglie, …, aveva ottenuto un avanzamento di ruolo, con conseguente aumento dello stipendio, ed aveva inoltre goduto in via esclusiva e senza spesa alcuna della casa coniugale, sebbene non
di sua esclusiva proprietà.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio revocando
ogni contributo di mantenimento dovuto per la moglie e le figlie e prevedendo che la casa coniugale tornasse nella propria disponibilità, salva la previsione di un canone di locazione in capo alla (B).
Si costituiva in giudizio (B), che dichiarava di non opporsi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma in punto di fatto contestava di avere goduto di un avanzamento di carriera e deduceva tra l’altro: che la figlia (C), con sé convivente, svolgeva lavoro a tempo determinato e part-time, percependo reddito minimo tale da non renderla economicamente autosufficiente; che il ricorrente, titolare di una fiorente azienda di …, con molti dipendenti, manteneva un elevato tenore di vita, avendo ampia capacità economica.
La resistente concludeva, quindi, chiedendo porsi in capo al marito l’obbligo di continuare a versare l’assegno di mantenimento per sé e per la figlia (C), confermando l’assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
All’udienza presidenziale del 3.03.03 comparivano entrambi i coniugi, che insistevano nelle rispettive difese; all’esito, il Presidente del Tribunale, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, statuiva in via provvisoria confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Con sentenza non definitiva n. …/13 del ….13 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo al contempo la prosecuzione del giudizio per la decisione delle questioni accessorie.
Nessuna attività istruttoria veniva svolta, sebbene con ordinanza del 19.02.05 fossero state ammesse alcune delle prove orali chieste dalle parti.
Palesatisi vani i tentativi della scrivente di far comparire in udienza le parti per tentarne l’accordo, riferito, in occasione di moltissime udienze, di prossima definizione dai difensori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all’udienza del 17.02.15, veniva rimessa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La presente sentenza, che segue a quella non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, già pronunciata, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie conseguenti.
Le questioni controverse tra le parti sono rimaste, pur decorsi molti anni dall’introduzione del giudizio, quelle relative alla dovutezza dell’assegno di mantenimento per la moglie e la figlia (C), attualmente fissato in €. 250,00 per ciascuna, ed all’assegnazione della casa coniugale.
Quanto alla figlia (C), di anni 35, coniugata da …, deve osservarsi quanto segue.
E’ noto che l’obbligo di mantenimento dei figli gravi sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età fino a quando essi, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non abbiano raggiunto l’indipendenza economica. Grava sul genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1773/12; Cass. n. 24498/06).
Ciò non di meno, è principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di merito e legittimità, condiviso dal Collegio, quello a tenore del quale il matrimonio del figlio maggiorenne già destinatario del contributo di mantenimento a carico di uno o entrambi i genitori ne comporti l’automatica cessazione, che trae fondamento, da un lato, negli obblighi
e nei diritti che derivano dal matrimonio, dall’altro lato nel rilievo, sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge.
In altri termini, il matrimonio dà vita ad un nuovo organismo familiare distinto ed autonomo, nell’ambito del quale i coniugi sono, tra l’altro, legati dall’obbligo alla reciproca assistenza morale e materiale costituente il necessario svolgimento di quell’impegno di vita assieme che hanno assunto con le nozze.
Dunque, per un verso, la nuova famiglia formata dalla figlia (C) a seguito del matrimonio, per altro verso, il fatto che essa, sin dal compimento della maggiore età, abbia svolto varie attività lavorative, anche se non stabili e durature (lavorando presso lo studio di un …, avviando l’attività di …) – così mostrando di essere stata messa in condizione di inserirsi nel mondo del lavoro e di avere sicure potenzialità reddituali (cfr. Cass. n. 21334/13) – escludono che possa permanere a carico del genitore l’obbligo di contribuzione al mantenimento.
Del resto, uno dei pochi casi in cui in cui si è ammessa, nella giurisprudenza di legittimità, la persistenza dell’obbligo di mantenimento in favore della figlia anche una volta sposata, riguardava un’ipotesi, ben diversa da quella odierna, in cui la figlia era ancora in giovanissima età, come anche il marito, ed ancora studente universitaria.
L’assegno di mantenimento dovuto in favore della figlia (C) va, dunque, certamente revocato.
A quanto fin qui detto segue, come diretta conseguenza, che non vi è più titolo perché permanga, in favore della moglie, l’assegnazione della casa coniugale.
Sorvolando sull’inconferenza, nella presente sede, delle questioni relative all’individuazione delle esatte quote di proprietà della detta casa, che potranno semmai rilevare in sede di giudizio di divisione, va ricordato come il godimento della casa familiare, nel nostro ordinamento, sia strettamente connesso all’esigenza di garantire l’interesse dei figli e, dunque, animato da una ratio di protezione nei confronti della prole, nel senso che l’abitazione della casa familiare deve essere garantita preferibilmente al genitore cui vengono affidati i figli minori (o comunque non provvisti di redditi propri), per garantire il loro interesse a permanere nell’ambiente domestico dove sono cresciuti.
Il titolo ad abitare la casa coniugale, per il coniuge, è dunque strumentale alla conservazione della comunità domestica ed è giustificato esclusivamente nell’interesse morale e materiale della prole affidatagli.
La detta esigenza protettiva viene meno in presenza di figli economicamente autonomi o che hanno comunque formato un proprio nucleo familiare, non potendo considerarsi in tale ultimo caso persistente in capo ad essi, sine die, l’interesse a permanere nell’ambiente domestico.
Essendo venuto meno in capo alla resistente il presupposto che giustificava l’assegnazione – e ciò anche alla luce di quanto detto sopra in ordine alla necessità di considerare la figlia (C) ormai indipendente e facente parte di nuovo nucleo familiare – nulla deve disporsi in proposito.
Quanto all’assegno divorzile, preteso dalla (B), deve ricordarsi che esso – secondo l’opinione preferibile – trova fondamento nel principio di solidarietà postconiugale ed ha natura prevalentemente assistenziale, nel senso che il criterio attributivo dello stesso risiede nella mancanza, da parte dell’ex coniuge divorziato, di mezzi adeguati a permettergli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Al fine di determinare l’assegno divorziale occorre valutare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest’ultima sia tale da consentire al richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia.
Grava, come è ovvio, sulla parte che chieda l’assegno l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per la sua corresponsione e, dunque, del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale.
Nel caso odierno il detto onere probatorio non è stato affatto adempiuto dalla resistente che, per un verso, non ha coltivato le richieste istruttorie pur ammesse in corso di causa, decadendo dall’assunzione delle stesse e, per altro verso, non ha prodotto documentazione reddituale aggiornata che consenta al Collegio di svolgere la valutazione comparativa
necessaria a valutare la sussistenza dei presupposti per il permanere dell’obbligo in capo al coniuge obbligato (le dichiarazioni dei redditi prodotte in atti risalgono al periodo relativo all’introduzione del giudizio).
L’assegno divorzile, pertanto, non può essere riconosciuto.
Le spese, tenuto conto della condotta processuale delle parti, dell’oggetto e della natura del giudizio, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Revoca l’assegno di mantenimento dovuto da (A) in favore della moglie (B) e della figlia
2) Revoca l’assegnazione della casa coniugale a (B).
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 1 giugno 2015.
Il Giudice rel. (Ilenia Miccichè)
Pubblicata il 27 luglio 2015
Il Presidente (Aldo Criscuolo)
Fonte :www.laleggepertutti.it/97904_il-genitore-non-deve-mantenere-il-figlio-sposato#sthash.nF9ZX00G.dpuf
Segui la nostra redazione anche su Facebook, Google + e Twitter. Iscriviti alla newsletter