(Corte di Cassazione, Sez. I, 25.10.2010, n. 21865 – dr. Mariagabriella Corbi)
Con la sentenza n. 21865/2010, i Giudici della Suprema Corte ha respinto il ricorso, proposto da una donna contro il marito, per l
Corte di Cassazione
Ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito
L
Il genitore adottivo al quale è stata revocata la patria potestà per problemi con il figlio deve continuare a provvedere al mantenimento pagando la retta della casa famiglia alla quale il minore è stato affidato.
La recente pronuncia di cassazione in merito al mantenimento dei figli di genitori separati (22502/2010) conferma la necessità e l’urgenza di un nuovo intervento legislativo che elimini definitivamente la possibilità di interpretazioni, per quanto scarsamente plausibili, in totale contraddizione con l’attuale dettato normativo.
L’uomo si era rivolto alla suprema Corte chiedendo di annullare il mantenimento perchè la sua ex moglie aveva rifiutato un posto da segretaria con la scusa che il lavoro era lontano da casa e si era ritenuta inadatta al tipo di mansioni offerte.
Secondo la Corte di cassazione la legge del 2006 non attribuisce concreti poteri di intervento
La riforma non consente di agire contro le limitazioni alle visite
La riforma dell’affido condiviso di fatto non ha accresciuto i diritti dei nonni. Infatti, anche se hanno diritto di vedere i nipoti, non sono legittimati ad agire in giudizio per chiedere una revisione delle visite.
Il mantenimento del figlio naturale affidato congiuntamente ad entrambi i genitori spetta comunque in maniera “indiretta” al genitore che non risiede con i figli, anche se il giudice ha deciso l’affido condiviso.
Il genitore affidatario del figlio naturale ha diritto al rimborso delle spese sostenute fin dalla nascita ma il calcolo va fatto senza automatismi rispetto al mantenimento e quindi fondandolo su quanto effettivamente sborsato.
È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza n. 4511 del 31.03.2010, ha deciso per l’affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, nonostante la criticabile condotta·del padre, il quale·aveva simulato uno stato di apparente indigenza allo scopo di sottrarsi ai propri obblighi alimentari, ed indipendentemente dal clima di accesa litigiosità tra i coniugi, peraltro spesso presente nelle separazioni.
La Corte di Cassazione ha di recente confermato che il giudice puo’ intervenire multando o ammonendo il genitore indisciplinato che, contravvenendo alle regole fissate dall’affidamento condiviso, mantiene un “comportamento inadempiente o pregiudizievole” nei confronti del figlio.