Tiratori scelti e fini cesellatori dell’Affido Condiviso Bis
Le proposte di modifica del disegno di legge 957 sono svariate, dalle più semplici alle più sostanziali. La loro lettura ci fornisce un quadro dove il disegno di legge, una volta “ritoccato” potrebbe non assomigliare molto a quello originale.
Gli emendamenti, risultano essere delle proposte che si adoperano per smussare, lervigare, adattare ad altri usi, un DDL che, già di suo, non presenta aspetti poi così arditi ed estremi, anzi…è morbido e lascia anche scoperte alcune problematiche chiave, come quella della casa, proprio tralasciata per non prendere di petto i desideri di alcune lobbies….
·
Auguriamo ai lettori buon divertimento in questa lettura che svela nei singoli dettagli un operazione di fotoritocco con pennellate su tutta la superficie del quadro, atta anche a modificare il soggetto del dipinto stesso, così, quel quadro agognato etico e “avantista” che avremmo voluto mettere in salotto, se passa il lavoro di maquillage…lo potremo esporre, forse, solo in quella stanza che gli ospiti non vanno mai chiamata ripostiglio.
Però, il vecchio motto: cambiare tutto per non cambiare nulla, occorre tenerlo a mente, anzi vi invitiamo a riflettere leggendo, perchè riflettere in una chiave di maturazione di consapevolezze ci prepara anche a maturare dentro ognuno di noi le decisioni di preferenze elettorali legate a quei politici che deleghiamo per guidare la società.·(PS: occhio dunque al prossimo voto!…Vi avevamo promesso di tenervi informati su “chi si adopera per la società e come lo fa”, ecco mantenuta la promessa, ora ai genitori separati lasciamo la lettura e la successiva meditazione).
Fonte: Genitori sottratti
Link originale agli emendamenti:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=16&id=32138
Testo copiato e incollato dal link originario:
Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 957
G/957/1/2
ADAMO,·DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Il Senato,
premesso che:
da tempo la società civile ha visto nascere numerose associazioni, le quali, avvalendosi dell’opera di professionisti quali avvocati, psicologici, medici, assistenti sociali, assistono le famiglie e i minori. Si è, in questo modo, affermata la figura del mediatore familiare nella prassi quotidiana;
il legislatore italiano è intervenuto più volte sul tema della mediazione: con la legge 20 marzo 2003, n. 77, relativa alla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei fanciulli; con la legge 28 agosto 1997, n. 285, per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza; con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull’affido condiviso. Nello specifico la cosiddetta «legge Turco» all’articolo 4, comma 1, lettera·i), fa riferimento ai servizi di mediazione familiare. Il nuovo articolo 155-sexies, secondo comma, del codice civile stabilisce che il giudice possa rinviare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli per permettere ai genitori di tentare, con la cooperazione di esperti, una «mediazione»;
la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, fornisce una prima completa definizione giuridica della mediazione e disciplina il ricorso a tale pratica da parte dei giudici. Si trovano riferimenti alla mediazione anche nella raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa R (98)1 del 21 gennaio 1998 e nella raccomandazione 1639 (2003) del 25 novembre 2003 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, che individuano nella mediazione familiare, un metodo appropriato per la risoluzione dei conflitti familiari. La mediazione familiare si inserisce nel filone dell’autotutela di tipo extra-giudiziario e in quella che, in campo internazionale e a livello comunitario, è ormai nota come Alternative Dispute Resolution (ADR);
considerato che:
la mancanza di una disciplina strutturata comporta il rischio che la mediazione familiare possa diffondersi in assenza di regole precise e chiare sulla deontologia, sulla correttezza metodo logica, sulle procedure e sui rapporti professionali;
il mediatore familiare, con la propria professionalità, offre agli individui che affrontano la crisi separativa, e ai loro figli, un modo di governare il conflitto attraverso un criterio di autotutela, autoregolamentazione e responsabilità di cura. Assicura, inoltre, la garanzia del segreto professionale e la completa autonomia in ambito giudiziario;
impegna il Governo:
a favorire e a sostenere l’approvazione, in sede parlamentare, delle iniziative legislative atte a disciplinare la figura del mediatore professionale;
a promuovere l’offerta del servizio di mediazione familiare sul territorio, anche al fine di orientare i nuclei familiari in crisi verso un servizio di natura sociale per la gestione del conflitto, alternativo alla sede giurisdizionale.
01.1
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
All’articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01.
1. All’articolo 45, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive” sono aggiunte, in fine, le seguenti: ”, ovvero di entrambi se l’affidamento è condiviso”».
01.2
GIOVANARDI
All’articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01.
1. All’articolo 45, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive” sono aggiunte, in fine, le seguenti: ”, ovvero di entrambi se l’affidamento è condiviso”».
1.1
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sopprimere l’articolo.
1.2
BERSELLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
”Art. 155. –·(Provvedimenti riguardo ai figli). – [I]. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. La bigenitorialità è un diritto soggettivo del minore che entrambi i genitori, consapevoli della loro alta funzione genitoriale, hanno l’obbligo di rispettare. Il figlio minore ha diritto al mantenimento dei rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ed a mantenere intatta, anche durante e dopo la separazione, la relazione con fratelli e sorelle legittimi, naturali ed adottivi.
[II]. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, disponendone, pertanto, l’affidamento condiviso, salvo quanto stabilito all’articolo 155-bis. Stabilisce, sulla base di un dettagliato ed analitico progetto di cura e di educazione che deve essere redatto, anche singolarmente, a cura dei coniugi separandi, i tempi e le modalità della presenza del minore, per il suo sano ed equilibrato sviluppo affettivo, educativo e psicofisico, presso ciascun genitore, determinando con chi di essi coabiti stabilmente. Determina, altresì, la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’eduzione. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, anche al fine di preservare i rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
[Ill]. La potestà genitoriale, nell’affidamento condiviso, è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
[IV]. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanza, reddituali e patrimoniali; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nella determinazione dell’assegno di mantenimento il giudice dovrà specificare le spese ordinarie per singole voci e determinare, in aggiunta, le spese straordinarie, che non hanno il carattere della quotidianità, e che dovranno previamente essere concordate dai coniugi. Il genitore beneficiario dell’assegno in favore del minore ha l’obbligo della rendicontazione trimestrale.
[V]. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
[VI]. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”».
1.3
IGNAZIO MARINO
Sostituire l”articolo con il seguente:
«Art. 1. All’articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il terzo comma è sostituito dal seguente: ”La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse, relative all’istruzione, all’educazione e alla salute, nonché relative al luogo di residenza e domicilio dei figli, sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”».
1.4
GIOVANARDI
Al comma 1, alla lettera a),·premettere la seguente:
«0a) al primo comma, dopo le parole: ”Il figlio minore ha il diritto” aggiungere le seguenti: ”, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale,”».
1.5
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire la lettera a)·con la seguente:
«a) il primo comma è sostituito dal seguente: ”Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi con paritetica assunzione di responsabilità e impegni e pari opportunità per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi, con procedimento al di fuori del processo di separazione”».
Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
1.6
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma 1; sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il primo comma è sostituito dal seguente: ”Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi con paritetica assunzione di responsabilità e impegni e pari opportunità per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi, con procedimento al di fuori del processo di separazione”».
Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
1.7
MARITATI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) Il primo comma è sostituito dal seguente: ”Anche in caso di separazione personale dei genitori, è diritto del minore, nel suo esclusivo interesse morale e materiale, mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con pari assunzione di responsabilità ed impegni e pari opportunità per i figli, salvi i casi di impossibilità materiale, e di conservare rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice, al di fuori del giudizio di separazione, di disciplinare il diritto del minore al rapporto con essi”».
1.8
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al primo comma, dopo le parole: ”il figlio minore ha il diritto” sono inserite le seguenti: ”, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale,” e dopo le parole: ”di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi” sono inserite le seguenti: ”pariteticamente, salvi i casi di impossibilità materiale,”».
1.9
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al primo comma, dopo le parole: ”di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi” sono inserite le seguenti: ”con modalità adeguate in relazione alla sua età e al suo sviluppo psico-fisico”».
1.10
GIOVANARDI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «pariteticamente, salvi i casi di impossibilità materiale,»·con le seguenti: «con paritetica assunzione di responsabilità e impegni e pari opportunità per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale».·
1.11
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma 1, lettera a),·sostituire le parole: «pariteticamente, salvi i casi di impossibilità materiale,»·con le seguenti: «con paritetica assunzione di responsabilità e impegni e pari opportunità per i figli, salvo i casi di impossibilità materiale».·
1.12
BUGNANO
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «salvi i casi di impossibilità materiale» con le seguenti: «ove possibile».·
1.13
MARITATI
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all’articolo 155-bis» inserire le seguenti: «In caso di conflitto tra i coniugi, il giudice ne valuta la natura e le eventuali responsabilità».·
1.14
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «L’età dei figli» fino a: «la figura e il ruolo dell’altro» con le seguenti: «L’età dei figli e la distanza tra le abitazioni dei genitori non ostano in sé all’affidamento condiviso dei figli, ma devono essere valutate caso per caso. Il giudice, tenuto conto dell’accordo tra le parti, determina i tempi e le modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore, nell’esclusivo interesse dei figli minorenni»e sopprimere le parole: «Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori».··
1.15
BUGNANO
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell’altro».··
1.16
GIOVANARDI
Al comma 1, lettera b),·sostituire le parole da: «Determina i tempi»·fino a: «e il ruolo dell’altro,»·con le seguenti: « Il giudice valuta la natura del conflitto, distinguendo la unilaterale aggressività da quella reciproca. Determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, tenendo conto della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il ruolo dell’altro, stabilendo dove avranno la residenza anagrafica e fissandone il domicilio presso entrambi».··
1.17
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma 1, lettera b),·sostituire le parole da: «Determina i tempi»·fino a: «e il ruolo dell’altro,»·con le seguenti: «Il giudice valuta la natura del conflitto, distinguendo la unilaterale aggressività da quella reciproca. Determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, tenendo conto della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il ruolo dell’altro, stabilendo dove avranno la residenza anagrafica e fissandone il domicilio presso entrambi».··
1.18
MARITATI
Al comma 1, lettera b),·sostituire le parole da: «Determina i tempi»·fino a: «ruolo dell’altro,»·con le seguenti:«Determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore tenendo conto della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il ruolo dell’altro, stabilendo dove avranno la residenza anagrafica e fissandone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori».··
1.19
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma 1, lettera b),·dopo le parole: «deve contribuire al mantenimento,»·inserire le seguenti: «ai sensi del comma 4, nonché».··
1.20
GIOVANARDI
Al comma 1, lettera b),·sostituire le parole da: «deve contribuire»·fino a: «all’educazione dei figli»·con le seguenti: «deve contribuire al mantenimento dei figli, ai sensi del comma 4 dell’articolo 155, nonché alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.».··
1.21
GIOVANARDI
Al comma 1, lettera b),·sostituire le parole: «se non contrari all’interesse dei figli»·con le seguenti: «se non contrari all’interesse e ai diritti dei figli di cui al primo comma,».·
1.22
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma l, lettera b),·sostituire le parole: «se non contrari all’interesse dei figli»·con le seguenti: «se non contrari all’interesse e ai diritti dei figli di cui al primo comma,».·
1.23
PERDUCA,·PORETTI
Al comma 1, lettera b),·sostituire le parole: «all’interesse morale e materiale di essa.»,·con le seguenti: «al prevalente interesse morale e materiale di essa.».·
1.24
ANNA MARIA SERAFINI,·DELLA MONICA,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, sostituire la lettera c)·con la seguente:
«Il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal fine, il giudice decide sulla domanda proposta dal genitore stabilendo tempi e modalità della frequentazione con esclusivo riferimento all’interesse dei figli minorenni.
Conseguentemente, all’articolo 155, primo comma, del codice civile, le parole da: e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale·sono soppresse.
1.25
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 155»,·sostituire la lettera c),·con la seguente: «c)·dopo il secondo comma è inserito il seguente: « Il giudice con il provvedimento di cui al comma precedente riconosce e disciplina anche il diritto del minore ad intrattenere rapporti con gli ascendenti.».·
1.26
VINCENZO DE LUCA
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) Agli ascendenti è data facoltà di chiedere al giudice di stabilire tempi e modalità della loro frequentazione con i minori».
1.27
BUGNANO
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
«a) dopo le parole ”Agli ascendenti”, inserire le seguenti: ”di cui sia provato un rapporto affettivo con i minori, tenuto conto del preminente interesse morale di questi ultimi,”;
b) sostituire la parola: ”riconosciuta”, con la seguente: ”valutata”».
1.28
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) al terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ”salvo quanto disposto dall’articolo 155-bis”;
2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ”Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e richiede l’accordo dei genitori”».
Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «Il cambiamento»·fino a:«è rimessa al giudice».
1.29
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, il seguente periodo: «e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ”Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e richiede l’accordo dei genitori”».
Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: “Il cambiamento”·fino a:«è rimessa al giudice».
1.30
ANNA MARIA SERAFINI,·DELLA MONICA,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «il quarto comma» fino a «di un assegno perequativo periodico» con le seguenti: «Salvo accordi tra le parti, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale alla propria capacità patrimoniale. Per alcune voci fisse di spesa può essere stabilito il mantenimento in forma diretta da parte di ciascun genitore. Il giudice al fine di realizzare il principio di proporzionalità, può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico, considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
1.31
BUGNANO
Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
«a) nel quarto comma ivi richiamato, al primo periodo sostituire le parole ”provvede in forma diretta e per capitoli di spesa”, con le seguenti: ”provvede, ove possibile in forma diretta e per capitoli di spesa,”;
b) nel quarto comma ivi richiamato, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ”, tenendo conto delle esigenze dei figli e del tenore di vita precedente alla separazione”».
Conseguentemente, sopprimere le parole da: «Il costo dei figli»·fino a:«assunti da ciascun genitore».
1.32
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ”Le modalità”·inserire le seguenti: ”e i capitoli di spesa”».·
1.33
GIOVANARDI
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Le modalità» inserire le seguenti: «e i capitoli di spesa».
1.34
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 155», lettera e), sopprimere le parole «. Il costo dei figli è valutato».
1.35
MARITATI
Al comma 1, lettera e),·nel numero 1, dopo le parole «delle attuali esigenze» inserire le seguenti: «e le legittime aspirazioni».
1.36
PERDUCA,·PORETTI
Al comma 1, lettera e),·sostituire la parola: «comprovatamente»·con le seguenti: «con modalità reiterate e comprovate».·
1.37
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire la lettera f)·con la seguente:
«f) al quinto comma le parole: ”L’assegno è automaticamente” sono sostituite dalle seguenti: ”L’eventuale assegno perequativo è automaticamente”».
1.38
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
A comma 1, sostituire la lettera f)·con la seguente:
«f) al quinto comma le parole: ”L’assegno è automaticamente” sono sostituite dalle seguenti: ”L’eventuale assegno perequativo è automaticamente”».
1.39
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, dopo la lettera f)·inserire la seguente:
«g) Al sesto comma le parole: ”un accertamento della polizia giudiziaria” sono sostituite con le seguenti: ”accertamenti degli organismi di polizia e della pubblica amministrazione” e dopo le parole: ”intestati a soggetti diversi” sono inserite le seguenti: ”prevedendo anche l’accesso all’archivio rapporti finanziari”».
Art. 2.
2.1
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sopprimere l’articolo.
2.2
IGNAZIO MARINO
Sopprimere l’articolo.
2.3
BUGNANO
Sopprimere l’articolo.
2.4
BERSELLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. L’articolo 155-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). – 1. Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona, preferibilmente un familiare.
Il genitore cui sono affidati i figli ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggiore interesse e deve essere concordato. In caso di disaccordo la decisione e’rimessa al giudice. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo’ ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Le norme sul mantenimento dei figli di cui al quarto comma dell’articolo 155 si applicano a prescindere dal tipo di affidamento; parimenti, la posizione fiscale dei genitori è la stessa.
2.5
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, sopprimere la lettera a).·
2.6
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
«1) sostituire la lettera·a) con la seguente:
a) dopo il primo comma inserire il seguente:
”1-bis. Con provvedimento motivato, può essere disposto l’affidamento a terzi soltanto nel caso in cui anche l’affidamento ad uno solo dei genitori risulti contrario all’interesse del minore. In questo caso, il giudice stabilisce i poteri-doveri dell’affidatario verso il minore e verso i genitori”;
2) alla lettera·b) sostituire le parole da: ”determinate dal giudice” fino a: ”entrambi i coniugi” con le seguenti: ”stabilite nel provvedimento” e sopprimere le parole: ”costituisce decisione di maggiore interesse e” e le parole da: ”Le norme sul mantenimento dei figli” fino a: ”dei genitori è la stessa”;
3) sostituire la lettera·c) con la seguente:
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: ”Disciplina dell’affidamento esclusivo”».
2.7
MAGISTRELLI,·DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il primo comma inserire il seguente:
1-bis. Con provvedimento motivato, può essere disposto l’affidamento a terzi soltanto nel caso in cui anche l’affidamento ad uno solo dei genitori risulti contrario all’interesse del minore. In questo caso, il giudice stabilisce i poteri-doveri dell’affidatario verso il minore e verso i genitori.
2.8
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ”In ogni caso”»·fino alla fine con le seguenti: «La comprovata e perdurante violenza, sia fisica che psicologica nei confronti dell’altro genitore o dei figli, ivi compresa la manipolazione di essi mirata al rifiuto dell’altro genitore o al suo allontanamento, nonché la loro presenza a episodi di violenza fisica comporta l’esclusione dall’affidamento. Le denunce comprovatamente e consapevolmente false mosse al medesimo scopo comportano altresì l’esclusione dall’affidamento, ove non ricorrano gli estremi per una sanzione più grave. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell’impossibilità, in una comunità di tipo familiare».
Conseguentemente, all’articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera b).
2.9
GIOVANARDI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «In ogni caso»·fino alla fine del periodo, con le seguenti: «La comprovata e perdurante violenza, sia fisica che psicologica nei confronti dell’altro genitore o dei figli, ivi comprese la manipolazione di essi mirata al rifiuto dell’altro genitore o al suo allontanamento nonché la loro presenza a episodi di violenza fisica, comporta l’esclusione dall’affidamento. Le denunce comprovatamente e consapevolmente false mosse al medesimo scopo comportano altresì l’esclusione dall’affidamento, ove non ricorrano gli estremi per una sanzione più grave. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell’impossibilità, in una comunità di tipo familiare».
Conseguentemente, all’articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera b).
2.10
MARITATI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in un istituto di educazione» con le seguenti: «in una comunità di tipo familiare».·
2.11
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «determinate dal giudice» fino a: «entrambi i coniugi» con le seguenti: «stabilite nel provvedimento».·
2.12
PERDUCA,·PORETTI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono adottate» con le seguenti: «sono concordate e adottate».·
2.13
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «costituisce decisione di maggiore interesse e».·
2.14
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 155-bis», lettera b), dopo le parole: «la decisione è rimessa al giudice» inserire le seguenti: «il quale può ridefinire gli accordi o i provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici».
Conseguentemente all’articolo 155-quater del codice civile sopprimere l’ultimo comma.
2.15
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «Le norme sul mantenimento dei figli» fino a: «dei genitori è la stessa».·
2.16
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 155-bis», lettera b), sostituire le parole da: «parimenti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «I genitori, a prescindere dal tipo di affidamento, hanno diritto al medesimo trattamento fiscale».·
2.17
MAGISTRELLI,·DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, sostituire la lettera c)·con la seguente:
«c) la rubrica è sostituita dalla seguente: ”Disciplina dell’affidamento esclusivo”».
2.0.1
BERSELLI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. L’articolo 155-ter del codice civile è sostituito dal seguente:
”Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). – [I]. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
[I]. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile”».
3.1
BERSELLI
Sopprimere l’articolo.
3.2
BUGNANO
Sopprimere l’articolo.
3.3
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sopprimere l’articolo.
3.4
IGNAZIO MARINO
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3. L’articolo 155-quater del codice civile è sostituito dal seguente:
”Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). – Nei procedimenti di divorzio il giudice, rilevata l’intollerabilità della convivenza, detta, in via provvisoria, al momento della prima comparizione oppure in corso di causa, o definitiva, con la sentenza, i provvedimenti idonei a risolvere il conflitto derivante dal fatto che i coniugi, fino a quel momento, abitavano nella medesima casa. Nell’emanare tali provvedimenti, il giudice deve tener conto, in primo luogo, dell’interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, della coppia.
In presenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa familiare al genitore con essi convivente o con il quale i figli trascorrono la maggior parte del tempo. Tale provvedimento ha come termine di scadenza naturale il momento in cui i figli stessi divengano maggiorenni ed economicamente indipendenti. In assenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa coniugale al coniuge economicamente più debole, nell’ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali di cui al primo comma dell’articolo 156, indicando il termine di scadenza dell’attribuzione. Tale termine non può essere superiore a sei anni. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui i coniugi siano comproprietari del bene.
Ove non ricorrano, sotto gli indicati profili, i presupposti per l’attribuzione del godimento della casa, il giudice, a richiesta di parte, emana un provvedimento con il quale indica quale dei coniugi, in forza dei titoli esibiti, ha diritto di continuare ad abitare nell’immobile. Ove gli accertamenti necessari per accertare l’effettività del diritto siano complessi, il giudice può rimetterne la risoluzione ad altro procedimento.
Nel caso in cui, dopo l’assegnazione della casa familiare, l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva con un terzo o contragga nuovo matrimonio o libera unione, il giudice, ad istanza di parte, può esaminare nuovamente la situazione, per valutare se la stessa continua a corrispondere all’interesse dei figli, e per stabilire se debbano essere modificati i provvedimenti che regolano i rapporti economici tra le parti.
Il provvedimento di assegnazione della casa e gli eventuali provvedimenti che lo modifichino sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la propria residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”. ».
3.5
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All’articolo 155-quater del codice civile, al primo comma, primo periodo, la parola: ”prioritariamente” è sostituita dalla seguente: ”esclusivamente”».
3.6
MAGISTRELLI,·DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 155-quater del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
”1. La assegnazione della casa familiare è stabilita nell’interesse dei figli. Il giudice tiene conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Nel caso in cui l’assegnatario della casa familiare non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, il provvedimento di assegnazione perde efficacia e il giudice, a domanda, ne dispone la revoca Qualora l’assegnatario contragga nuovo matrimonio o conviva·more uxorio nella casa familiare, il giudice valuta se sia venuto meno l’interesse dei figli all’assegnazione.
Il provvedimento di assegnazione, anche provvisorio, e la domanda giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione, sono trascrivibili ai fini dell’opponibilità ai terzi, ai sensi dall’articolo 1599 del codice civile”».
3.7
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 155-quater, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: ”prioritariamente” è sostituita dalla seguente: ”esclusivamente”;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”Nel caso in cui l’assegnatario della casa familiare non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente o contragga nuovo matrimonio o conviva·more uxorio, la sua assegnazione in godimento, a tutela dell’interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, perde efficacia e il giudice dispone, a domanda, secondo i criteri ordinari”«.
3.8
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire le parole da: «Nel caso in cui»·fino a: «secondo i criteri ordinari.·con le seguenti: »Nel caso in cui l’assegnatario della casa familiare, che non ne sia l’esclusivo proprietario, contragga nuovo matrimonio o conviva·more uxorio, se i tempi della frequentazione sono simili la sua assegnazione in godimento è revocata, a tutela. dell’interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, e il giudice dispone, a domanda, secondo i criteri ordinari. Se l’assegnatario non proprietario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare il diritto al suo godimento viene meno in ogni caso e la casa torna nella disponibilità del proprietario».·
3.9
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma 1, sostituire le parole da: « Nel caso in cui»·fino a: «secondo i criteri ordinari»·con le seguenti:«Nel caso in cui l’assegnatario della casa familiare, che non ne sia l’esclusivo proprietario, contragga nuovo matrimonio o conviva·more uxorio, se i tempi della frequentazione sono simili, la sua assegnazione in godimento è revocata, a tutela dell’interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, e il giudice dispone, a domanda, secondo i criteri ordinari. Se l’assegnatario non proprietario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare il diritto al suo godimento viene meno in ogni caso e la casa torna nella disponibilità dei proprietario».·
3.10
PERDUCA,·PORETTI
Al comma 1, sostituire le parole: «luogo di crescita,»·con le seguenti: «contesto abituale,».·
3.11
MARITATI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’articolo 15-quater, secondo comma, le parole: ”l’altro coniuge” sono sostituite con le parole: ”ciascun coniuge”».·
3.12
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
AI comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e, al secondo comma, le parole: ”l’altro coniuge” sono sostituite dalle seguenti: ”ciascuno di essi”».·
3.13
GIOVANARDI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e, al secondo comma dell’articolo 155-quater del codice civile le parole: «l’altro coniuge»·sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di essi».·
4.1
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sopprimere l’articolo.
4.2
BUGNANO
Sopprimere l’articolo.
4.3
IGNAZIO MARINO
Sopprimere l’articolo.
4.4
BERSELLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. – L’articolo 155-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente:
”Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). – [I]. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, da determinarsi secondo i criteri fissati dal quarto comma dell’articolo 155 in quanto applicabili. Tale assegno è versato direttamente all’avente diritto. Al raggiungimento della maggiore età il figlio diventa automaticamente titolare dell’assegno di mantenimento in suo favore. Il figlio maggiorenne è altresÌ tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l’altro genitore, come persona che ne subisce un danno.
[lI]. Ai figli maggiorenni portatori di·handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”».
4.5
ANNA MARIA SERAFINI,·DELLA MONICA,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. All’articolo 155-quinquies del codice civile il primo comma è sostituito dal seguente: ”Ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente auto sufficienti nella misura e nelle forme stabilite al quarto comma dell’articolo 155 del codice civile. Nel caso in cui debba essere stabilita la corresponsione di un assegno perequativo periodico, il figlio è titolare di un diritto autonomo a riceverlo. La corresponsione è stabilita in favore di un genitore qualora questi conviva con il figlio. Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio, è legittimato ad agire l’altro genitore.”».
4.6
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire le parole da: «Dell’assegno perequativo» fino a: «ne subisce un danno.» con le seguenti: «Dell’assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest’ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l’altro genitore».
4.7
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma 1, sostituire le parole da: ”Dell’assegno perequativo”·fino a: ”ne subisce un danno.”·con le seguenti: ”Dell’assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest’ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l’altro genitore.”».·
4.8
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 155-quinquies», nel comma 1, sopprimere le parole: «, o degli assegni che entrambi i genitori siano obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio,» e nel comma 2, sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «quarto».
4.9
VINCENZO DE LUCA
Al comma 1 dopo le parole «diventa maggiorenne;» inserire le seguenti: «In caso di necessità e urgenza, ciascun genitore può rivolgersi al giudice chiedendo di utilizzare tali somme nell’esclusivo interesse del figlio».
5.1
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sopprimere l’articolo.
5.2
IGNAZIO MARINO
Sopprimere l’articolo.
5.3
BERSELLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«All’articolo 155-sexies del codice civile il primo comma è sostituito dal seguente: ”Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, e prende in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell’età e del grado di maturità. In ogni caso, l’audizione del figlio minore deve avvenire in forma protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell’ufficio giudiziario, e la medesima, oltre che verbalizzata, può essere registrata con mezzi audiovisivi”».
5.4
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il giudice può disporre» con le seguenti: «Nell’interesse del minore, il giudice può disporre, con provvedimento motivato».
5.5
PERDUCA,·PORETTI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone».
5.0.1
GIOVANARDI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All’articolo 316 del codice civile, il quarto comma, è sostituito dal seguente: ”Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, i provvedimenti urgenti ed indifferibili possono essere adottati autonomamente dal genitore che è presente o che ne ha la migliore opportunità, se assenti entrambi”».
5.0.2
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All’articolo 316 del codice civile, il quarto comma, è sostituito dal seguente:
”Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, i provvedimenti urgenti ed indifferibili possono essere adottati autonomamente dal genitore che è presente o che ne ha la migliore opportunità se assenti entrambi”».
5.0.3
BERSELLI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All’articolo 317 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:
”Ove, in caso di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno dei genitori, ad esso compete la potestà. In caso di affidamento condiviso, l’esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto nell’articolo 155”».
6.1
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sopprimere l’articolo.
6.2
BUGNANO
Sopprimere l’articolo.
6.3
IGNAZIO MARINO
Sopprimere l’articolo.
6.4
BUGNANO
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 6. – L’articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
”Art. 317-bis. – (Esercizio della potestà). – Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo”».
6.5
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma 1, dopo la parola: «155-sexies» aggiungere, in fine, le seguenti: «anche in assenza dei provvedimenti del giudice».·
6.6
GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la parola: «155-sexies» aggiungere le seguenti parole: «anche in assenza dei provvedimenti del giudice».·
6.7
MAGISTRELLI,·DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli da 155 a 155-sexies» aggiungere le seguenti: «I genitori non coniugati non conviventi o che intendano cessare la convivenza devono rivolgersi al giudice affinchè assuma i provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti del codice civile. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, dell’articolo 8 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 si applicano ai provvedimenti relativi al mantenimento dei figli».·
6.0.1
ANNA MARIA SERAFINI,·DELLA MONICA,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
I procedimenti di cessazione della convivenza o non convivenza di genitori non coniugati, si svolgono secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Sono assunti provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli articoli 155 e sgg, dotati dei requisiti di cui all’articolo 189 disp. atto del codice di procedura civile, reclamabili dinanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’articolo 708 del codice di procedura civile, ultimo comma, e revocabili o modificabili nel corso del giudizio. Assunte le prove, il giudice dichiara chiusa l’istruttoria e concede termini per conclusionali e repliche. Il termine per reclamare il provvedimento che definisce il I grado di giudizio è di 30 giorni dalla notifica a cura di parte. Il provvedimento che definisce il grado è ricorribile in cassazione per i motivi di cui all’articolo 360 del codice di procedura civile. I provvedimenti definitivi sono modifica bili con il procedimento di cui all’articolo 710 c.p.c.. L’accordo tra i genitori in materia di mantenimento e affidamento è omologabile secondo il procedimento di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente e per le azioni di stato, per i procedimenti di separazione, divorzio e nullità matrimoniale, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
Il Governo è delegato a emanare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi che armonizzino le previsioni normative attualmente vigenti in tutti i procedimenti che riguardano il mantenimento e l’affidamento dei figli ai sensi degli articolo 155 e seguenti del codice civile secondo i seguenti criteri:
a) i provvedimenti relativi al mantenimento e all’affidamento dei figli sono adottati ad istanza di uno o di entrambi a anche dal giudice nell’interesse dei figli minori oltre i limiti delle domande di parte. Il giudice può acquisire prove anche d’ufficio;
b) l’audizione del figlio minore di età ai sensi dell’articolo 155-sexies c.c. avviene nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario al suo interesse; il figlio minore, prima di essere audito, deve essere informato sulla vicenda processuale in cui è coinvolto. L’audizione può essere omessa solo quando possa essere gravemente pregiudizievole per il figlio minore. Il giudice deve prendere in debita considerazione l’opinione del minore in ragione della sua maturità;
c) i provvedimenti assegnativi della casa familiare ai sensi dell’articolo 155-quater del codice di procedura civile, provvisori e definitivi, sono trascrivibili ai fini dell’opponibilità ai terzi ai sensi dell’articolo 1599 c.c.. È altresì trascrivibile la domanda giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione della casa familiare;
d) a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di mantenimento della prole, per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni creditorie in ordine all’adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli, il giudice può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi e/o disporne il sequestro dei beni secondo quanto previsto dall’articolo 8, VII comma, della legge 10 dicembre 1970, n. 898. Può inoltre disporre il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dall’articolo 8, Il-VI comma e seguenti della legge 10 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni;
e) i provvedimenti provvisori e definitivi costituiscono titolo per l’accensione dell’ipoteca giudiziale;
f) le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza del difensore;
g) sono abrogate le disposizioni relative alla tutela dei figli in contrasto con le previsioni di cui alle precedenti lettere. Resta fermo quanto previsto relativamente ai rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi secondo la disciplina della separazione, del divorzio e della nullità del matrimonio».
7.1
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sopprimere l’articolo.
7.2
IGNAZIO MARINO
Sopprimere l’articolo.
7.3
MAGISTRELLI,·DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, capoverso «Art. 178» sostituire le parole da: «L’ordinanza»·fino a: «reclamo al collegio»·con le parole: «Ogni provvedimento assunto nel corso del giudizio e relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo al collegio».·
7.4
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 178»;·nel secondo periodo, sostituire la parola: «comunicazione»·con la seguente: «notifica».·
7.0.1
BERSELLI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
All’articolo 706 del codice di procedura civile i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
”[III]. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, termine perentorio, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro 40 giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il decreto deve essere comunicato, a cura della cancelleria, al difensore del ricorrente, all’indirizzo di posta certificata indicato sull’atto, o anche viafax. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegati un progetto analitico di cura e di educazione dei figli minori e le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
[IV]. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio, nonché l’esistenza di parenti entro il secondo grado, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 155 del codice civile.”».
7.0.2
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Dopo l’articolo,inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All’articolo 708 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: ”Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, nel termine e nelle forme di cui all’articolo 669-terdecies”».
7.0.3
GIOVANARDI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All’articolo 708 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: ”Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, nel termine e nelle forme di cui all’articolo 669-terdecies”».
7.0.4
BERSELLI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:;
«Art 7-bis.
L’articolo 709 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
”Art. 709. –·(Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza). – [I]. L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
[II]. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà.
[Ill]. Con l’ordinanza il presidente assegna altresì termine di gg. 15 al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto di giorni 15, decorrenti dalla scadenza del termine concesso al ricorrente, per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Con la medesima ordinanza il Presidente fissa i termini di cui ai nn. 2 e 3 del VI comma dell’articolo 183 del codice di procedura civile, decorrenti dalla scadenza del termine di costituzione del resistente. In caso di mancata comparizione del resistente all’udienza presidenziale i termini di cui sopra decorreranno dal termine perentorio fissato per la notifica, di cui al primo comma.
[IV]. I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.”».
7.0.5
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All’articolo 709 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente: ”Avverso i provvedimenti nell’interesse della prole e dei coniugi emessi dal giudice istruttore è ammissibile il reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile”».
7.0.6
GIOVANARDI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All’articolo 709 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente: ”Avverso i provvedimenti nell’interesse della prole e dei coniugi emessi dal giudice istruttore è ammissibile il reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile”».
7.0.7
BERSELLI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
L’articolo 709-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
”Art. 709-bis. – (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). – [I]. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto (prima parte), settimo, ottavo, nono e decimo. Si applica altresì l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.
[II]. L’ordinanza del giudice istruttore che modifica il provvedimento presidenziale è impugnabile dalle parti con reclamo al collegio, ai sensi dell’articolo 178.
Art. 8.
8.1
ADAMO,·DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sopprimere l’articolo.
8.2
IGNAZIO MARINO
Sopprimere l’articolo.
8.3
BUGNANO
Sopprimere l’articolo.
8.4
BERSELLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 8. 1. All’articolo 708 del codice di procedura civile il terzo comma è sostituito dai seguenti:
[III] Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa, entro novanta (forse 120) giorni, udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
[III-bis]. In presenza di esasperata conflittualità tra i coniugi e di mancato accordo su un progetto comune di cura e di educazione dei figli minori, oppure in presenza di un accordo su un progetto che estrometta, senza giustificato motivo, l’affidamento condiviso dei figli o vada comunque contro l’interesse dei figli minori, il Presidente, preliminarmente, invita le parti a modificare il piano, tracciando le linee guida da seguirsi nella sua redazione a tutela dei minori, concedendo termine perentorio di giorni 30 per il deposito del nuovo progetto. Nel caso in cui non si addivenga all’accordo e alla redazione di tale programma, il Presidente rimette le parti davanti ad un mediatore familiare iscritto in apposito albo del Tribunale al fine di pervenire entro il termine perentorio di giorni 60 ad una composizione del contrasto genitoriale e giungere all’approvazione di un progetto concordato per la cura e l’istruzione dei figli minori.
Il mediatore nominato dal Presidente del Tribunale agirà di concerto con gli avvocati delle parti per eliminare il disaccordo e risolvere la situazione nell’interesse prevalente dei figli minori. Nel caso in cui entro il termine perentorio stabilito non si perviene ad un progetto comune, il mediatore familiare depositerà relazione scritta debitamente analitica e circostanziata. Il Presidente, esaminata la relazione, convocherà le parti e, dopo una disamina della controversia in contraddittorio tra le parti, se ancora non si raggiungerà l’accordo, disporrà di propria autorità, entro e non oltre giorni 10 dall’udienza, il progetto individualizzato di cura e di educazione dei figli minori a cui dovranno attenersi i coniugi nel superiore interesse dei figli, disponendo per i coniugi un ulteriore percorso di mediazione dalla durata minima di 90 giorni.
[III-ter]. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
8.5
ADAMO,·DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 8. 1. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 709-bis.1 – (Mediazione familiare). – In caso di disaccordo sulle condizioni e i modi di affidamento condiviso dei figli, i genitori possono rivolgersi ad esperti di mediazione al fine di elaborare un progetto da presentare congiuntamente al giudice.
In ogni fase e grado del giudizio, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti relativi ai figli per consentire ai coniugi di esperire il tentativo di mediazione».
8.6
PERDUCA,·PORETTI
Al comma 1, capoverso «Art. 709-bis.1.»,·nel primo comma, sopprimere le parole: «e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori».·
8.7
PERDUCA,·PORETTI
Al comma 1, capoverso «Art. 709-bis.1.»,·nel primo comma, sopprimere le seguenti parole: «, i cui operatori abbiano formazione specifica ed appartengano ad albi nazionali specifici pubblici o privati registrati nell’apposito elenco del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.»·
8.8
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 709-bis.1.», nel secondo comma, sostituire la parola: «709-ter»·con la seguente: «706».·
8.9
SERRA,·PETERLINI,·PORETTI,·PERDUCA
Al comma 1, capoverso «Art. 709-bis.1.», nel secondo comma, sostituire le parole: «dell’articolo 709-ter.»con le seguenti: «dell’articolo 706».
8.10
GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 709-bis.1.», nel secondo comma, sostituire le parole: «dell’articolo 709-ter.»con le seguenti: «dell’articolo 706».
9.1
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sopprimere l’articolo.
9.2
IGNAZIO MARINO
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. – 1. L’articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso.
Per i procedimenti di cui all’articolo 710 e di cui all’articolo 9 della legge 6 marzo 1987, n. 74, qualora attivati al fine di chiedere la tutela prevista dall’art. 709-ter, è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
L’articolo 709-ter. è applicabile alle controversie di carattere economico, solo se le stesse siano connesse a questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale od alle modalità dell’affidamento.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre, a carico di uno dei genitori, il pagamento di una sanzione, in favore del minore, a titolo di risarcimento del danno conseguente al comportamento sanzionato;
3) disporre, a carico di uno dei genitori, il pagamento di una sanzione, in favore dell’altro, a titolo di risarcimento del danno conseguente al comportamento sanzionato;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore da devolvere a Centri di assistenza e mediazione familiare del territorio o alla Cassa delle ammende.
L’ammonimento non costituisce provvedimento definitivo, dovendo, in caso sia attuato, essere fissata successiva udienza di verifica.
Tutti i provvedimenti assunti ai sensi della presente norma sono immediatamente esecutivi.
Nei procedimenti di separazione e divorzio, i provvedimenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, se assunti in sede di prima comparizione o nel corso dell’istruttoria, sono impugnabili dinanzi al Collegio, al momento della remissione della causa allo stesso, ai sensi dell’articolo 189 del codice di procedura civile.
L’impugnazione è decisa dal Collegio unitamente al merito della causa, nel corpo della sentenza e può essere a sua volta impugnata con i mezzi di gravame previsti per essa.
Nei procedimenti·ex articolo 710 si applicano i mezzi di impugnazione previsti per tale fattispecie.
9.3
BUGNANO
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. – 1. All’articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente:
”A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, comprese quelle relative al mantenimento in forma diretta, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell’altro genitore in luogo tale da interferire con le regole dell’affidamento, il giudice, valutato il preminente interesse del minore, dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell’affidamento e delle sue modalità di attuazione. Il giudice, inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:”».
9.4
BERSELLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. – 1. All’articolo 709-ter del codice di procedura civile, nel secondo comma il numero 4) è sostituito dal seguente:
”4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 700 euro a un massimo di 10.000 euro a favore della Cassa delle ammende”».
9.5
ANNA MARIA SERAFINI,·DELLA MONICA,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) Al secondo comma, le parole da ”A seguito del ricorso” fino a ”genitore inadempiente”, sono sostituite dalle seguenti: ”A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di comportamenti che violino i diritti del figlio o che gli arrechino pregiudizio ostacolando il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, fatto salvo ogni altro provvedimento, nell’interesse esclusivo del minore, il giudice può:
1) Ammonire il genitore inadempiente anche prescrivendogli comportamenti conformi all’interesse del minore”».
9.6
BUGNANO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole «corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento», inserire le seguenti: «, comprese quelle relative al mantenimento in forma diretta,».
9.7
ALBERTI CASELLATI
Al comma 1, capoverso «Art. 709-ter»,·apportare le seguenti modificazioni:
«a) nella lettera a) sostituire le parole: ”emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione.”·con le seguenti: ”può modificare i provvedimenti.”·e sopprimere le parole: ”Il giudice, inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:” e il numero 1) è abrogato;
b) dopo la lettera a) inserire la seguente:
”a-bis) al secondo comma, il numero 1) è abrogato;”».
9.8
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9.9
PERDUCA,·PORETTI
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
”i reiterati comportamenti ostativi delle frequentazioni, le liti temerarie, i condizionamenti e le manipolazioni del minore, le strategie di delegittimazione dell’altro genitore e le accuse infondate costituiscono grave pregiudizio per la prole, pertanto sono lesivi dell’interesse del minore”».
9.10
BUGNANO
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «attivando» fino a: «genitoriale».·
9.0.1
IGNAZIO MARINO
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Dopo l’articolo 709-ter del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
”Art. 709-quater. L’intervento degli ascendenti, nel procedimento di separazione o divorzio, è ammesso unicamente ai sensi dell’articolo 105, secondo comma, per sostenere le ragioni di una delle parti, in relazione alla realizzazione di quanto disposto, in ordine ai rapporti tra minore ed ascendenti, dal primo comma dell’articolo 155 del codice civile.
Non è ammesso l’intervento dei parenti diversi dagli ascendenti.
L’intervento in giudizio del figlio maggiorenne è ammissibile unicamente in relazione ai provvedimenti da assumere ai sensi dell’articolo 155-quinquies del codice civile”».
10.1
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sopprimere l’articolo.
10.2
ALBERTI CASELLATI
Sopprimere l’articolo.
10.3
BUGNANO
Sopprimere l’articolo.
10.4
DELLA MONICA,·ANNA MARIA SERAFINI,·MAGISTRELLI,·CAROFIGLIO,·CASSON,·CHIURAZZI,D’AMBROSIO,·GALPERTI,·MARITATI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10. – 1. L’articolo 570 secondo comma, numero 2 del codice penale è sostituito dal seguente:
”2) fa mancare i mezzi di sussistenza agli ascendenti e, fuori delle ipotesi di cui al comma 2-bis, ai discendenti minorenni ovvero inabili al lavoro;
2-bis) viola gli obblighi di natura economica disposti in favore dei figli minori, ancorchè adottivi, naturali o giudizialmente dichiarati, non riconosciuti o non riconoscibili ma che hanno ottenuto il diritto al mantenimento·ex articolo 279 del codice civile, maggiorenni non economicamente indipendenti, ovvero portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del coniuge, il quale non sia legalmente separato”».
10.0.1
PETERLINI,·SERRA,·PORETTI,·PERDUCA
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. In caso di separazione o di divorzio, i figli affidati ad entrambi i genitori e che trascorrono periodi di uguale durata presso l’abitazione della madre e del padre hanno la doppia residenza anagrafica e, conseguentemente, l’iscrizione sia nello stato di famiglia anagrafico materno, sia in quello paterno. Entrambi gli indirizzi di residenza sono indicati nelle certificazioni e nei documenti d’identità del minore.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma precedente, l’iscrizione del figlio minore nello stato di famiglia anagrafico è ottenuta dal genitore interessato mediante istanza in carta libera al competente ufficio anagrafico. comunale, corredata da copia della sentenza di separazione o divorzio».