T.O. Catania – Modifica delle condizioni – Figli minori – Mantenimento diretto
TRIBUNALE DI CATANIA; decreto 25 settembre 2009; Pres. MORGIA; Est. ESCHER. Separazione personale – Modifica delle condizioni – Figli minori – Mantenimento diretto – Ratio – Continuità del ruolo genitoriale – Mantenimento indiretto – Applicabilità – Condizioni (Cod. civ., artt. 147, 148 e 155).
«In tema di affidamento condiviso, il mantenimento diretto dei figli svolge la proficua funzione di far partecipare attivamente e concretamente alla vita della prole anche il genitore con questa non stabilmente convivente, e ciò in linea con la riforma introdotta dalla legge n. 54/2006, che, volendo assicurare, anche dopo la separazione, la continuità del ruolo genitorale, ha previsto, all’art. 155 cod. civ., che la corresponsione di un assegno periodico sia imposta solo “ove necessario” al fine di realizzare il principio di proporzionalità. Tale necessità si potrebbe rinvenire, ad es., quando il genitore non convivente non chiarisca le voci di spesa che intenda assumere su di sè, ovvero quando l’altro genitore non percepisca alcun reddito, sicché si troverebbe a dover dipendere, financo per la spesa quotidiana, dal coniuge più facoltoso» (massima affidamentocondiviso.it) (1)
«Ai fini dell’applicazione del mantenimento diretto della prole è opportuno che il genitore non collocatario indichi le voci di spesa attraverso cui intende contribuire al sostentamento dei figli, non essendo sufficiente a garantire una ripartizione proporzionale delle spese di mantenimento la maggiore permanenza, rispetto al passato, dei minori presso tale genitore. Ciò in quanto non è plausibile ipotizzare che le spese dei figli estranee alla sfera domestica (ad es., per la frequenza di una piscina o per l’acquisto di un apparecchio dentale) si distribuiscano tra i genitori assecondando la proporzione temporale dei rispettivi periodi di permanenza» (massima affidamentocondiviso.it) (2)
«In tema di mantenimento diretto dei figli, nella individuazione delle voci di spesa gravanti sul genitore non collocatario dovrà tenersi conto, non solo dei redditi dei coniugi e della valenza economica dei rispetti compiti domestici e di cura, ma, soprattutto, delle presumibili esigenze della prole, tra cui i costi dell’alloggio e delle utenze domestiche, posto che al figlio, convivendo maggiormente con uno dei genitori, va imputato anche una frazione di tale spesa» (massima affidamentocondiviso.it) (3)
(1-2) Nella specie, il Tribunale di Catania, in sede di modifica delle condizioni di separazione, dopo aver disposto l’affidamento condiviso della figlia della coppia, ha accolto la domanda del padre di provvedere al mantenimento della minore esclusivamente in forma diretta (sostituendo, quindi, il contributo indiretto mensile di Euro 500,00), tenuto conto che tale genitore, non collocatario, aveva compiutamente indicato le voci di spesa di cui intendeva farsi carico.
Secondo i giudici di merito non è circostanza ostativa all’applicazione del mantenimento diretto la convivenza prevalente della figlia presso uno dei genitori (nella specie: la madre), nonostante quest’ultima fosse gravata di maggiori spese per le esigenze quotidiane della minore.
(3) La pronuncia in rassegna, al fine di quantificare l’assegno di mantenimento, ha ritenuto opportuno considerare la somma a suo tempo concordata dai coniugi in sede di omologa della separazione consensuale, «quale parametro indicativo del budget mensile di spesa per la minore».
Sull’individuazione delle «attuali esigenze del figlio», e sulla loro distinzione con le spese straordinarie, si veda, da ultimo, Cass. 6 novembre 2009, n. 23630, inedita, secondo cui: «le “esigenze attuali del figlio”, cui l’art. 155 c.c. novellato attribuisce comunque sicura preminenza, non sono certamente soltanto quelle inerenti il vitto e l’alloggio e riferite a spese correnti; attinente ad esse è indubbiamente l’acquisto di beni durevoli (indumenti, libri, ecc.) che non rientra necessariamente tra le spese straordinarie».