Tribunale di Latina Sent 1764/13: L’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne va escluso se questi in passato abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa.
Tribunale di Latina Sent 1764/13: la domanda di divisione degli arredi e della casa stessa non rientrano nelle ipotesi di “connessione qualificata” ex art 40 cpc se proposte in un giudizio di separazione personale dei coniugi – L’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne va escluso se questi in passato abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa.
Il Tribunale di Latina con sentenza 1764/13 del 17.09.2013 ha confermato il principio secondo cui “non rientra tra i poteri del Tribunale adito l’allontanamento di entrambe i coniugi dalla casa coniugale onde favorirne la vendita”. Altresì, stabilisce che “le domande di divisione degli arredi e della casa stessa, essendo esse esorbitanti dal “petitum” normativamente predeterminato dal giudizio di separazione soggetto al rito camerale e del tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione, perciò non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata” per le quali l’art 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi, essendo esclusa la possibilità di “simulataneus processus” tra più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art 33 o dell’art 103 cpc e soggette a riti diversi” ( vedi sul punto Cass civ. 6660/2001 e Cass 11828/2009).
In merito poi all’erogazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, il Tribunale, nella medesima sentenza, stabilisce che il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ,ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento. Altresì, non assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come la negatività dell’andamento dell’attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinando l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno, ferma restando l’obbligazione alimentare eventualmente azionabile direttamente dal figlio e fondata su presupposti diversi. I Giudici latinensi hanno precisato, infatti, che lo stabile inserimento nel mondo del lavoro non necessariamente coincide con la stabilità propria del lavoro a tempo indeterminato, ormai non più costituente la forma principale ed ordinaria di espletamento dell’attività lavorativa nell’attuale difficile congiuntura economica. La sentenza conferma, dunque, un principio già reso noto dalla Suprema Corte con provvedimento n. 12477/2004.
Fonte: www.ami-avvocati.it/