Vestiario e libri scolastici: sono spese ordinarie comprese nel mantenimento
L’acquisto di vestiario e di libri sono spese ordinarie che rientrano nell’assegno di mantenimento determinato dal giudice e versato dal genitore obbligato in favore dei figli; al contrario sono straordinarie le tasse universitarie, gli stage e gli sport, che vanno concordate tra i coniugi.Spese ordinarie
La regola, fissata dal Tribunale di Palermo [1], si fonda sul principio per cui le spese ordinarie sono quelle di modico valore, che siano prevedibili e normali nell’ordinario assetto di vita domestica di una famiglia media. Tra esse vi rientra il vestiario, i libri di scuola e la relativa cancellerie, i beni per esigenze domestiche. Gli esborsi per tali spese, dunque, si considerano già ricompresi nell’assegno di mantenimento erogato mensilmente dall’altro coniuge.
Spese straordinarie
Al contrario, le spese straordinarie sono quelle determinate da avvenimenti che trascendono le normali e prevedibili esigenze di vita quotidiana dei figli, purché gravose rispetto alle sostanze familiari, utili e necessarie. Esso non devono necessariamente essere isolate nel tempo, ma neppure del tutto ricorrenti. Un esempio è dato dalle spese mediche non coperte dal SSN, le spese di istruzione (come i viaggi scolastici, le tasse universitarie, gli stage al di fuori del Comune di residenza del figlio); ma anche le spese sportive e ricreative. Queste ultime, in particolare, devono essere preventivamente concordate tra i genitori al fine di verificare che siano congrue rispetto alle finanze familiari e alle esigenze del giovane.
[1] Trib. Palermo, sent. n. 4214 del 9.10.2012.